(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto; 
  Visto l'art. 66 comma 3 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 gennaio  2015,  n.  9  (Disciplina  dei
cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'art. 4; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
5 maggio 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema  di
regolamento n. 597 del 21 giugno 2016; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Visto il  parere  favorevole  della  terza  commissione  consiliare
competente espresso in data 28 luglio 2016; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 12 luglio 2016; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio
2016, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre  2016,  n.
984; 
  Considerato quanto segue: 
    La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune  disposizioni  che
necessitano  di  essere  attuate  e  sviluppate   con   il   presente
regolamento. 
    Gli aspetti che necessitano  di  tale  attuazione  riguardano  il
procedimento   amministrativo   di   carattere   edilizio   per    la
realizzazione dei cimiteri d'affezione,  i  requisiti  strutturali  e
impiantistici dei cimiteri stessi,  e  le  modalita'  di  trattamento
delle  spoglie,  con  particolare  riferimento  ai  requisiti   degli
impianti di cremazione. 
    Occorre  intestare  espressamente  al  comune  la   funzione   di
vigilanza sul funzionamento di  tali  strutture,  essendo  il  comune
titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali. 
    In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della
Commissione  consiliare,  relativo  all'introduzione   di   procedure
semplificate per l'adeguamento degli strumenti  urbanistici  comunali
alle disposizioni del presente regolamento,  gli  articoli  30  e  32
della legge regionale 65/2014 prevedono procedure semplificate per le
varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
unicamente nell'ambito del territorio urbanizzato. 
    E' possibile tuttavia rendere  meno  onerosi  gli  adempimenti  a
carico dei comuni, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni del
presente regolamento, nei termini previsti,  riguardi  esclusivamente
l'individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all'interno
dello  strumento  di  pianificazione  territoriale,  ossia  il  piano
strutturale di  cui  all'art.  10,  comma  2  della  legge  regionale
65/2014, e che l'esatta localizzazione del cimitero  avvenga  in  una
fase  successiva,   attraverso   lo   strumento   di   pianificazione
urbanistica, ossia il piano operativo di cui  all'art.  10,  comma  3
della legge regionale 65/2014, preliminarmente  all'approvazione  del
progetto dell'impianto. 
Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  i  requisiti  tecnici,  le
modalita'  operative  e  procedurali,   nonche'   le   modalita'   di
dismissione delle strutture deputate ad accogliere le  spoglie  degli
animali d'affezione, cosi' come  definiti  dall'art.  2  della  legge
regionale 20 gennaio  2015,  n.  9  (Disciplina  dei  cimiteri  degli
animali d'affezione).