(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto; Visto l'art. 66 comma 3 dello Statuto; Vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'art. 4; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 maggio 2016; Vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema di regolamento n. 597 del 21 giugno 2016; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare competente espresso in data 28 luglio 2016; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 984; Considerato quanto segue: La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di essere attuate e sviluppate con il presente regolamento. Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalita' di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione. Occorre intestare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali. In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione consiliare, relativo all'introduzione di procedure semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della legge regionale 65/2014 prevedono procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica unicamente nell'ambito del territorio urbanizzato. E' possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei comuni, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l'individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all'interno dello strumento di pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 65/2014, e che l'esatta localizzazione del cimitero avvenga in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, ossia il piano operativo di cui all'art. 10, comma 3 della legge regionale 65/2014, preliminarmente all'approvazione del progetto dell'impianto. Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici, le modalita' operative e procedurali, nonche' le modalita' di dismissione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione, cosi' come definiti dall'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri degli animali d'affezione).