(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n  55  (Riapertura  termini
per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale   sulle
concessioni sui beni demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  dello
Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015); 
  Considerato quanto segue: 
    1.   Con   il   passaggio   della   competenza   della   gestione
amministrativa delle aree del  demanio  idrico  dalle  province  alla
Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni  senza
titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto,  che  si  rende
necessario disciplinare. Era prassi in uso delle province  richiedere
il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla  luce  della  nuova
disciplina, nelle more delle modifiche del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016,  n.  60
(Regolamento in attuazione  dell'art.  5  della  legge  regionale  28
dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di  difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idrica e tutela della costa e degli  abitati  costieri»
recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo  del
demanio idrico e  criteri  per  la  determinazione  dei  canoni),  si
sospende  l'applicazione  dell'art.  41  dello  stesso  d.p.g.r.   n.
60/R/2016  in  quanto  la  fattispecie  viene  ridisciplinata   nella
presente legge; 
    2. La presente legge disciplina il caso di  soggetti  che  stanno
occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non  hanno  avuto
il rilascio del titolo per  inerzia  della  pubblica  amministrazione
(intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni  casi,  fatto
specifica istanza alla provincia e,  in  altri  casi,  sempre  pagato
un'indennita'.  In  mancanza  di  disciplina,  rischiano  di   essere
considerati abusivi e soggetti all'applicazione delle  sanzioni,  pur
avendo fatto domanda o  pagato  regolarmente  il  canone  negli  anni
passati; 
    3.  Dall'esame  della   giurisprudenza   si   e'   rilevato   che
l'indennizzo per occupazione senza titolo puo' corrispondere a quanto
dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima
una   quantificazione   delle   somme    dovute    con    riferimento
all'utilizzazione del bene secondo valori  di  mercato;  non  essendo
possibile ricorrere a  stima,  caso  per  caso,  per  la  mole  delle
posizioni da regolare, si e' ritenuto di riferirsi ai valori  fissati
per i canoni, aumentati percentualmente; 
    4. Data la  mancanza  di  dati  pervenuti  dalle  province  o  la
presenza di dati  aggregati  che,  visti  i  tempi  stretti,  non  e'
possibile per gli uffici elaborare, e' stato valutato di  parametrare
l'indennizzo, a titolo di acconto, per  l'occupazione  di  fatto  per
l'anno 2016 e per gli anni antecedenti,  per  coloro  che  non  hanno
regolarmente pagato, al canone minimo stabilito per  i  diversi  usi,
calcolato sulla base dei parametri definiti nella deliberazione della
Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 813 (Delibera  di  determinazione
dei canoni per l'uso del demanio idrico), ai sensi dell'art. 6  della
legge regionale n. 80/2015.  Sulla  medesima  base  imponibile  viene
calcolata la maggiorazione del 20 per cento, anche per coloro che non
hanno dimostrato l'avvenuto pagamento per  gli  anni  antecedenti  al
2016,  che  dovra'  essere  pagata  per  le  cinque   annualita'   di
riferimento; 
    5. Nelle more della  conclusione  del  procedimento  di  rilascio
della concessione, i soggetti occupanti le  aree  del  demanio  senza
titolo alla  data  del  1°  gennaio  2016  e  che  hanno  versato  il
corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti al pagamento  di
un indennizzo per l'anno 2016, a titolo di acconto, per l'occupazione
di fatto, determinato con riferimento al canone minimo stabilito, con
del.g.r. n. 813/2016 ai sensi dell'art. 6 della  legge  regionale  n.
80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro  il
31 dicembre 2016; 
    6. Si considera regolarmente versato il corrispettivo qualora  la
documentazione   attestante    il    pagamento    sia    agli    atti
dell'amministrazione  regionale  o  sia   presentata   dal   soggetto
interessato; 
    7. Per i cinque anni precedenti il 2016, a  tali  soggetti  viene
chiesto il pagamento di una  maggiorazione  pari  al  20  per  cento,
calcolata sull'indennizzo calcolato  sul  corrispettivo  pagato  alla
provincia e dovuta per ciascun  anno  di  occupazione  senza  titolo,
entro il 31 dicembre 2016, fino alla  decorrenza  della  concessione.
Qualora non sia  possibile  accertare  il  pagamento  si  procede  al
pagamento  dell'indennizzo  e  della   relativa   maggiorazione   con
riferimento al canone minimo stabilito, con del.g.r.  n. 813/2016  ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015, per  ciascun  uso
del demanio e delle relative aree; 
    8. Per i soggetti che avevano fatto istanza e non avevano pagato,
anche per gli anni antecedenti al 2016, viene richiesto un indennizzo
calcolato con riferimento al canone minimo stabilito, con del.g.r. n.
813/2016 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale  n. 80/2015,  per
ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il  31  dicembre
2016, maggiorato del 20 per cento; 
    9. L'imposta per il 2016 viene versata nel 2017, unitamente  alla
eventuale differenza del canone 2016  rideterminato  al  momento  del
rilascio della concessione, al canone 2017  e  all'imposta  2017.  In
caso di mancata  regolarizzazione  di  quanto  dovuto  per  gli  anni
antecedenti al 2016 non si procedera' al rilascio  della  concessione
in quanto la regolarizzazione delle cinque annualita'  precedenti  al
2016 e il pagamento dell'indennizzo, di fatto, e' condizione ostativa
per il rilascio della  concessione.  In  caso  di  mancato  pagamento
l'amministrazione regionale procede al recupero delle somme dovute; 
    10. E' necessario introdurre  una  specifica  disciplina  per  la
definizione dei procedimenti e delle vicende amministrative  connesse
al prelievo di acqua rispetto ai quali la Regione e'  subentrata  per
effetto dell'art. 11-bis della legge regionale 3 marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni  di  comuni»  Modifiche  alle  leggi
regionali  nn.  32/2002,   67/2003,   41/2005,   68/2011,   65/2014);
stabilendo in continuita' con la disciplina transitoria di  cui  alla
deliberazione della  Giunta  regionale  29  dicembre  2015,  n.  1341
(Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4
della  legge  regionale  n. 22/2015),  l'applicazione   delle   nuove
disposizioni attuative della legge regionale n. 80/2015, al  fine  di
garantire uniformita' e  speditezza  nella  gestione  delle  pratiche
arretrate; 
    11. Nella definizione dei procedimenti di cui sopra, relativi  al
rilascio  dei  titoli  e  alle  vicende  amministrative  relative  al
prelievo di acqua, sono salvaguardati, ove possibile, i pareri e/o le
fasi endoprocedimentali gia' conclusi alla data di entrata in  vigore
del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  16  agosto  2016,  n.  61/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.
80 «Norme in materia  di  difesa  del  suolo,  tutela  delle  risorse
idriche e tutela  della  costa  e  degli  abitati  costieri»  recante
disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e  per  la
disciplina dei procedimenti  di  rilascio  dei  titoli  concessori  e
autorizzatori  per  l'uso  di  acqua.  Modifiche   al   d.p.g.r.   n.
51/R/2015), se compatibili con i principi e gli obiettivi della legge
regionale  n. 80/2015,  della  pianificazione  di  bacini  e  con  le
finalita'  del  d.p.g.r.  n.  61/R/2016  stesso,   anche   prevedendo
specifiche  condizioni  che  consentano  di  garantire   i   suddetti
principi, obiettivi e finalita' della nuova disciplina  regionale  in
materia; 
    12. In considerazione della necessita' di favorire la definizione
in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse  relative  al
mancato versamento dell'imposta regionale sulle  concessioni  statali
per l'occupazione e l'uso dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale  n.
2/1971, al fine di non deprimere le attivita'  economiche  e  sociali
svolte sul demanio idrico,  consentendo  ad  una  maggior  numero  di
concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura  dei
termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento; 
    13. La posticipazione del termine al 30 novembre 2016 e' volta  a
favorire  la  massima  conoscibilita'  ai   contribuenti   circa   la
possibilita'  di  regolarizzare  in  maniera  agevolata  la   propria
posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti  pubblici
titolati di concessioni, termini piu' ampi per poter  completare  gli
adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta,  nonche'
ridurre il potenziale ed incerto  contenzioso  futuro  unitamente  al
raggiungimento  delle  previsioni  di  incasso  da  realizzarsi   nel
corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana; 
    14. Al fine di non creare una disomogeneita' sono fatti salvi, ai
fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1 comma 1 della
legge regionale  n.  55/2016,  i  versamenti  dell'imposta  regionale
effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore  della
presente legge,  in  deroga  al  comma  5  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 81/2015; 
    15. Con riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 1,
comma 1, della legge regionale n. 55/2016, dal 1° novembre 2016  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  viene  disposta  la
restituzione della differenza tra  l'ammontare  dell'imposta  in  via
ordinaria e la somma agevolata di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art.  1,
comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015; 
    16. Si rende  necessario  correggere  un  mero  errore  materiale
sostituendo il riferimento alla lettera m) del comma 2  dell'art.  5,
con il corretto riferimento alla lettera n); 
    17. In previsione delle prossime scadenze del 31  dicembre  2016,
e' necessario disporre l'entrata in vigore della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
  dei soggetti che hanno presentato istanza di  concessione  o  hanno
  regolarmente pagato. 
 
  1. Entro il 30 gennaio 2017,  i  soggetti  occupanti  le  aree  del
demanio senza titolo  alla  data  del  1°  gennaio  2016,  che  hanno
presentato istanza  di  concessione  alla  provincia  competente  per
territorio e i soggetti occupanti le aree del  demanio  senza  titolo
alla data del 1° gennaio  2016  che  hanno  regolarmente  versato  il
corrispettivo richiesto dalla  provincia  per  gli  anni  antecedenti
indipendentemente dalla presentazione della istanza  di  concessione,
comunicano al settore regionale competente i dati necessari  al  fine
del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati  oggetto  di
richiesta di cui  al  presente  comma,  compresa  l'attestazione  dei
versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sul  sito  istituzionale
della  Regione.  Ai  sensi  della   presente   legge   si   considera
regolarmente  versato  il  corrispettivo  richiesto  dalla  provincia
qualora  la  documentazione  sia   agli   atti   dell'amministrazione
regionale o qualora sia presentata  la  documentazione  attestante  i
pagamenti effettuati. 
  2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati  comunicati  ai
sensi dell'art. 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale  12  agosto  2016,  n.  60/R  (Regolamento  in
attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80  «Norme  in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse  idriche  e  tutela
della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio
delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per  la
determinazione dei canoni). 
  3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio  senza  titolo  che
hanno  regolarmente  versato   il   corrispettivo   richiesto   dalla
provincia,  senza  aver   precedentemente   presentato   istanza   di
concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi
1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione. 
  4. Il  settore  regionale  competente  procede  al  rilascio  della
concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la  procedura  di
cui all'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016,  entro  il  31  agosto  2017.
Nelle more della  definizione  del  procedimento  di  rilascio  della
concessione,  il  settore  regionale  competente  e'  autorizzato   a
introitare gli indennizzi  dovuti  ai  sensi  della  presente  legge.
L'occupazione  di  fatto  puo'  proseguire  fino  al  rilascio  della
concessione. 
  5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4,  ha  una  durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e  non
e' rinnovabile. Il canone e' determinato ai sensi  dell'art.  35  del
d.p.g.r. 60/R/2016. 
  6. Per l'anno 2016, nelle more della conclusione  del  procedimento
di rilascio della concessione, i soggetti di  cui  al  comma  1  sono
tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione  di  fatto,  a
titolo  di  acconto  rispetto  al  canone  dovuto  per  l'anno  2016.
L'indennizzo per l'occupazione  di  fatto  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016, con riferimento al canone minimo
stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative  aree  ai
sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso d.p.g.r. 60/ R/2016. 
  7. Qualora,  nelle  more  della  conclusione  del  procedimento  di
rilascio della concessione, i soggetti di  cui  al  comma  1  abbiano
comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di  indennizzo
per l'anno 2016, i relativi importi versati sono computati  a  titolo
di acconto rispetto al  canone  dovuto  per  l'anno  2016.  Le  somme
eventualmente   eccedenti   rispetto   agli   importi   del    canone
rideterminato sono compensate  a  conguaglio  con  il  pagamento  del
canone relativo all'anno 2017. 
  8. L'indennizzo di cui al  comma  6  e'  corrisposto  entro  il  31
dicembre 2016. 
  9. In deroga all'art. 40 del d.p.g.r.  60/R/2016,  per  il  periodo
antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualita', i soggetti
di cui al comma 1 che hanno  regolarmente  versato  il  corrispettivo
richiesto dalla provincia sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016,  al
pagamento  di  una  maggiorazione,  pari  al   20   per   cento   del
corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione  senza
titolo fino alla decorrenza della concessione. 
  10. In deroga all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016,  per  il  periodo
antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualita', i soggetti
di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo
richiesto dalla provincia, sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, al
pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per  cento  per  ciascun
anno  di  occupazione  senza  titolo  fino  alla   decorrenza   della
concessione. L'indennizzo e' determinato ai sensi del comma 6. 
  11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere  e
i manufatti realizzati, ne' costituisce titolo per il rilascio  della
concessione, ferme restando le responsabilita'  civili  e  penali  ai
sensi della normativa statale e regionale di riferimento. 
  12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in
quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e  con
i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante  deve  liberare
l'area utilizzata senza titolo e  ripristinare  a  proprie  spese  lo
stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza
dei termini di  cui  ai  commi  1  e  2,  fatto  salvo  l'obbligo  di
corresponsione delle somme eventualmente  dovute  rispettivamente  ai
sensi dei commi 9 o 10, oltre  all'indennizzo  per  l'occupazione  di
fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del
settore regionale competente del ripristino dello stato  dei  luoghi.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al  presente  comma
il settore competente procede ai  sensi  dell'art.  23  del  d.p.g.r.
60/R/2016. 
  13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione
e l'uso dei beni del demanio e  del  patrimonio  indisponibile  dello
Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2016,  n.  68
(Interventi normativi relativi alla seconda  variazione  al  bilancio
2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998,  32/2002,  21/2010,
66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015),  e'  dovuta  a
decorrere dal rilascio della concessione. Per gli anni  2016  e  2017
l'imposta regionale e' versata entro il 31 dicembre 2017, comprensiva
degli  interessi  legali,   contestualmente   al   versamento   della
differenza tra il  canone  effettivamente  dovuto  come  formalizzato
nell'atto di concessione e quanto  versato  a  titolo  di  indennizzo
determinato ai sensi del comma 6. 
  14. Qualora il soggetto nella  comunicazione  di  cui  al  comma  1
dichiari espressamente di rinunciare alla concessione  e',  comunque,
tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai  sensi
del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di  fatto  e
all'imposta regionale dovuti per l'anno 2016  e  fino  alla  data  di
formale rinuncia. 
  15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al  presente  articolo
non sono gravati da interessi. 
  16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti  ai  sensi  del
commi  9  e  10,  e'  condizione  ostativa  per  il  rilascio   della
concessione, fermo restando il recupero delle somme non  corrisposte,
oltre sanzioni e interessi.