(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2016) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Ai  gruppi  consiliari,  che   rappresentano   una   necessaria
articolazione del Consiglio provinciale, devono essere  garantite  le
dotazioni basilari per la loro esistenza e il loro funzionamento. 
  2. Il personale, assegnato ai singoli gruppi consiliari, scelto  in
virtu' di un rapporto di  natura  fiduciaria  con  gli  stessi,  puo'
essere   individuato   tra    persone    estranee    alla    pubblica
amministrazione, tra i dipendenti del  Consiglio  provinciale  oppure
comandato al Consiglio provinciale. 
  3.   Per   assicurare   il   buon   funzionamento    dell'attivita'
istituzionale, di studio e legislativa  dei  consiglieri  provinciali
riferita all'attivita' del Consiglio provinciale, la  presente  legge
disciplina  l'assunzione  di  personale   a   supporto   dei   gruppi
consiliari,  costituitisi  ai  sensi  dell'art.  20  del  regolamento
interno del Consiglio provinciale, approvato  con  deliberazione  del
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e
successive modifiche. Il personale cosi'  assunto  e'  in  regime  di
rapporto di lavoro privatistico a tempo definito.