(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                    - n. 20 del 9 novembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27
  (Legge di stabilita' della Regione Liguria per  l'anno  finanziario
  2016). 
  1. Dopo l'art. 3 della legge  regionale  n.  27/2015  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis  (Procedure  in  materia  di  ripiano  dei  disavanzi
sanitari).   -   1.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
economico-finanziario  del  Servizio  sanitario  regionale   previsto
dall'art. 1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)),  la  giunta  regionale  e'
autorizzata,  ove  necessario,  ad  effettuare   con   proprio   atto
variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura
dei disavanzi sanitari, utilizzando le risorse allocate nel titolo  1
- tipologia 101 - categoria 17. 
    Art. 3-ter (Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 novembre
2015,  n.  18  (Disposizioni  di  modifica  a  norme   di   carattere
finanziario)). - 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale
n. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto  il
seguente: 
      "4-bis. A  decorrere  dall'anno  2016,  la  disciplina  di  cui
all'art.  8  della  legge  regionale  28   dicembre   2009,   n.   62
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Regione  Liguria  (legge  finanziaria  2010))   e   successive
modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE  liguri  per
le  parti  compatibili.  La  Giunta  regionale  adotta   i   relativi
provvedimenti di attuazione.». 
    Art. 3-quater (Modifica all'art.  30  della  legge  regionale  22
febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)). -  1.  Dopo  il
comma  4-bis  dell'art.  30  della  legge  regionale  n.  12/1995   e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
      "4-ter. Il termine di cui al comma 4-bis e' interrotto una sola
volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o  elementi
integrativi di giudizio che devono pervenire, a  pena  di  decadenza,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.".».