(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 20 del 9 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016). 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis (Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari). - 1. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la giunta regionale e' autorizzata, ove necessario, ad effettuare con proprio atto variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura dei disavanzi sanitari, utilizzando le risorse allocate nel titolo 1 - tipologia 101 - categoria 17. Art. 3-ter (Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)). - 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2016, la disciplina di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione.». Art. 3-quater (Modifica all'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)). - 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: "4-ter. Il termine di cui al comma 4-bis e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.".».