(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Liguria n. 21 - Parte I - del 25 novembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 3 della legge regionale 17  febbraio  2000,  n.  9
  (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle
  funzioni  amministrative  in  materia  di  protezione   civile   ed
  antincendio). 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale
9/2000 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'  inserita  la
seguente: 
    «b-bis) alla dichiarazione di evento di interesse  regionale  con
atto del Presidente della Giunta regionale;». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale  n.  9/2000  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La Regione,  tramite  i  propri  uffici  territoriali  in
materia di difesa del suolo, provvede: 
      a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e  la
Citta' metropolitana  di  Genova,  delle  mappe  di  rischio  di  cui
all'art. 17,  nonche'  all'attuazione  di  programmi  provinciali  di
previsione, prevenzione e dei piani  di  emergenza  conseguenti  alla
elaborazione e all'aggiornamento dei dati  di  rischio  nel  relativo
ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni  o
da altri enti  ed  amministrazioni,  anche  a  carattere  di  ricerca
scientifica; 
      b)  ad  assicurare  supporto  alle   attivita'   regionali   di
protezione civile, a  fornire  i  servizi  urgenti  anche  di  natura
tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 12
e 13 della legge regionale 10 aprile 2015,  n.  15  (Disposizioni  di
riordino delle funzioni conferite alle province in  attuazione  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle citta' metropolitane,
sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di  comuni))  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  il  presidio  idraulico  da
attivare a livello provinciale, garantendo per queste  strutture  una
reperibilita' continuativa; 
      c) a  delimitare  gli  ambiti  territoriali  danneggiati  dalla
calamita', definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso
con  i  comuni,  le  localita'  piu'  gravemente  danneggiate  e  gli
interventi di massima priorita' e  a  trasmettere  immediatamente  le
informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile; 
      d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile
comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle  mappe  di
rischio. 
  Le attivita'  di  cui  al  presente  comma  sono  disciplinate  con
provvedimento della Giunta regionale.».