(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 - Parte I - del 25 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio). 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserita la seguente: «b-bis) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta regionale;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede: a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Citta' metropolitana di Genova, delle mappe di rischio di cui all'art. 17, nonche' all'attuazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti alla elaborazione e all'aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica; b) ad assicurare supporto alle attivita' regionali di protezione civile, a fornire i servizi urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, garantendo per queste strutture una reperibilita' continuativa; c) a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamita', definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le localita' piu' gravemente danneggiate e gli interventi di massima priorita' e a trasmettere immediatamente le informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile; d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle mappe di rischio. Le attivita' di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.».