(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
          Regione Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2016) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
 
  1. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  e
successive modifiche, e' cosi sostituito: 
  «Art. 7-quater (Agevolazioni per veicoli ecologici). - 1. I veicoli
immatricolati nuovi e di competenza della provincia  di  Bolzano  con
alimentazione, esclusiva o doppia, a  idrogeno,  a  gas  metano,  gpl
oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati dal
pagamento  della  tassa  automobilistica  per  i   primi   tre   anni
dall'immatricolazione.» 
  2. L'art. 8-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  8-septies  (Versamento  cumulativo).   -   1.   Le   imprese
intestatarie  di  grandi   flotte   di   veicoli   possono   eseguire
cumulativamente il  pagamento  della  tassa  automobilistica  tramite
un'impresa autorizzata  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  allo
svolgimento dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  dei
mezzi di trasporto ed alla  riscossione  della  tassa.  Il  pagamento
cumulativo avviene tramite il trasferimento degli importi  dovuti  su
un apposito conto corrente  vincolato  con  operativita'  limitata  a
favore dell'amministrazione  provinciale,  intestato  all'impresa  di
consulenza. 
  2. Limitatamente  agli  importi  riscossi  con  tale  modalita'  di
pagamento, il conto corrente vincolato costituisce  la  garanzia  del
riversamento alla Provincia degli importi  riscossi  dall'impresa  di
consulenza,  senza  necessita'  della  presentazione  da   parte   di
quest'ultima della fideiussione di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 25 novembre 1998, n. 418. 
  3. La consistenza del parco veicolare  minimo  per  l'utilizzo  del
pagamento cumulativo, i requisiti dell'impresa  di  consulenza  e  le
modalita' di gestione del servizio sono determinati con  decreto  del
direttore della Ripartizione provinciale finanze. 
  4. Sono fatte salve ulteriori  modalita'  di  pagamento  cumulativo
previste dalla vigente normativa e da convenzioni  tra  la  Provincia
autonoma di Bolzano ed altri enti pubblici.»