(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che l'art. 2, comma 1, della  legge  regionale  27  luglio
2007,  n.  18  recante  «Norme  sullo  svolgimento   dei   referendum
consultivi in materia di circoscrizioni comunali.  Voto  e  scrutinio
elettronico», come modificato dall'art. 21 della legge  regionale  28
giugno 2016, n. 10 «Modifiche a  disposizioni  concernenti  gli  enti
locali contenute nelle  leggi  regionali  1/2006,  26/2014,  18/2007,
9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e
27/2012»,  prevede  che   con   regolamento   sono   determinate   le
caratteristiche e i modelli delle schede di votazione  da  utilizzare
in occasione dei refe-rendum consultivi in materia di  circoscrizioni
e denominazioni comunali, di cui all'art. 17 della legge regionale  7
marzo 2003, n. 5 «Art. 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia  Giulia.  Norme  relative   alla   richiesta,   indizione   e
svolgimento dei referendum abrogativo,  propositivo  e  consultivo  e
all'iniziativa popolare delle leggi regionali»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1821  del  30
settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  recante  la   disciplina   delle
caratteristiche e i modelli delle schede di  vo-tazione  relative  ai
referendum consultivi in materia di  circoscrizioni  e  denominazioni
comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7  marzo
2003, n. 5», nel testo allegato  al  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI