(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 50 del 9  novembre
  2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Norme contabili urgenti 
 
  1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione  delle  somme  di  cui
all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
22 (Legge finanziaria 2011), si prende a  riferimento  l'assegnazione
effettuata  a  titolo  di  quota  ordinaria   del   fondo   ordinario
transitorio comunale di cui all'articolo 45,  comma  2,  della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), prevista all'articolo 7, comma 5, lettera  b),  della  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016). 
  2. Alla legge regionale 11 agosto 2016,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 133 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «133. L'Amministrazione regionale,  al  fine  di  promuovere  i
consumi delle famiglie e quindi  gli  investimenti  delle  piccole  e
medie imprese, e' autorizzata a concedere un contributo straordinario
al comitato promotore del  progetto  denominato  "SissiPay"  volto  a
sostenere le attivita' propedeutiche, inclusi i  servizi  legali,  la
predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e  la
progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti  alla  realizzazione  di
una   piattaforma   innovativa   di   servizi   di   social   lending
(microcredito, prestiti tra privati, credito al  consumo),  integrata
con correlati servizi di pagamento.»; 
    b) al comma 9 dell'articolo 4 le parole «spesa di 5.260.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «spesa di 5.010.000 euro»; 
    c) al comma 13 dell'articolo  4  le  parole  «In  sede  di  prima
applicazione, per l'anno in corso, il termine  per  l'affidamento  e'
fissato al 18 novembre 2016.» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 3 dell'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  della
legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma  3,  si  applicano
anche a tutte le procedure che non risultino concluse  alla  data  di
entrata in vigore della  legge  regionale  7  novembre  2016,  n.  16
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita').». 
  3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale  14/2016,  nella
tabella N, le stringhe 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  
  4. Dopo la lettera e) del comma  1  dell'articolo  15  della  legge
regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione,  semplificazione
ed  accelerazione  dei  procedimenti  amministrativi  di  spesa),  e'
aggiunta la seguente: 
    «e bis) siano rispettate le disposizioni di cui  all'articolo  73
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).». 
  5. L'articolo  9  della  legge  regionale  4  maggio  2012,  n.  10
(Riordino e disciplina  della  partecipazione  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia a societa' di capitali), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 compensi degli  organi  societari  e  dei  dipendenti  di
societa' non quotate 
  1. Salvo quanto diversamente disposto in senso piu' restrittivo  da
disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari  e
dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico sono  disciplinati
dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha  efficacia  dalla  data  di
emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6,  del  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica).». 
  6. All'articolo 5 della  legge  regionale  6  agosto  2015,  n.  20
(Assestamento  del  bilancio  2015),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 5 le parole «, in conformita' alla disciplina vigente
in materia di aiuti di Stato» sono soppresse; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione  nel
rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli
obblighi  derivanti  dagli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.». 
  7. Per l'anno 2016 sono riconosciute  alle  Province,  al  fine  di
garantire la continuita' delle funzioni e dei  servizi,  risorse  per
complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro  con
le modalita' di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando
un fondo straordinario con le modalita' di cui al comma 9. 
  8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 e' cosi' ripartito: 
    a) per la quota di 9.083.774,65 euro: 
      1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro; 
      2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro; 
      3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro; 
      4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro; 
    b) per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando  gli  importi  di
cui al comma 10; 
    c) per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando  gli  importi  di
cui al comma 11. 
  9. Per la finalita' di cui al comma 7  e'  destinata  la  spesa  di
11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a  valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le  altre  autonomie  territoriali  e  locali)  e  sul
Programma  n.  1  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre   autonomie
territoriali) - Titolo  n.  1  con  riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 
  10. Per la medesima  finalita'  di  cui  al  comma  7  spetta  alle
Province  un  importo  complessivo  di  1.836.282,81  euro,  pari  ai
rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri  sostenuti  nel
primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione  di  Motorizzazione
civile, cosi' suddiviso: 
    a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro; 
    b) Provincia di Pordenone 539.805 euro; 
    c) Provincia di Trieste 730.000 euro; 
    d) Provincia di Udine 200.000 euro. 
  11. Per la medesima finalita' di  cui  al  comma  7  spettano  alle
Province, in relazione agli oneri sostenuti e da  sostenersi  per  il
funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attivita' e
alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi  della  legge
regionale 12 dicembre 2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle  Unioni
territoriali    intercomunali    e    riallocazione    di    funzioni
amministrative), le seguenti quote: 
    a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli  oneri
relativi ad ERPAC; 
    b) Provincia di Pordenone 354.410 euro; 
    c) Provincia di Trieste 98.300 euro; 
    d) Provincia di Udine 322.088,70 euro. 
  12. Per la finalita' di cui al comma 7 le Province sono autorizzate
a  utilizzare  le   risorse   corrispondenti   ai   crediti   vantati
dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti
le quote dei fondi per la produttivita' del personale  transitato  in
Regione e altri trasferimenti di  parte  corrente  per  l'anno  2016,
relativi alle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014, sino alla
concorrenza di 5.359.510,34 euro, suddivisi nella seguente misura: 
    a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle  quote
riferite ad ERPAC; 
    b) Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro; 
    c) Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro; 
    d) Provincia di Udine 2.063.876,85 euro. 
  13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge  regionale  1
ottobre  2002,  n.  25  (Disciplina  dell'Ente  Zona  Industriale  di
Trieste), le parole «un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «due
anni». 
  14. I commi 32, 33 e  34  dell'articolo  2  della  legge  regionale
34/2015 sono abrogati. 
  15. All'articolo 6 della legge regionale 34/2015 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  28  le  parole  «progettazioni  preliminari»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica»; 
    b)  al  comma  29  le  parole  «,  presentata  entro  il  termine
perentorio del 31 agosto di ogni anno» sono soppresse. 
  16. Ai commi 69 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale  34/2015
le  parole  «751.584,21  euro»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«751.548,21 euro». 
  17. Con  riferimento  all'estensione  autorizzata  del  periodo  di
gestione  dello  stabilimento  termale  di  Arta   Terme,   l'Agenzia
Regionale PromoTurismoFVG puo' presentare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ulteriore domanda per
la concessione del contributo di cui all'articolo 48, comma 1,  della
legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il  riordino  e
la semplificazione della normativa afferente  il  settore  terziario,
per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico). 
    18. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'),  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «I
contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata
nel  termine  stabilito  dal  regolamento  di   attuazione   di   cui
all'articolo 33.». 
  19. Al comma 2 dell'articolo 5  della  legge  regionale  4  ottobre
2013, n. 11 (Valorizzazione del  patrimonio  storico-culturale  della
Prima  guerra  mondiale  e  interventi  per   la   promozione   delle
commemorazioni del  centenario  dell'inizio  del  conflitto,  nonche'
norme urgenti in materia  di  cultura),  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati  in
un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito  dal  regolamento
di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.». 
  20. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita'  culturali),  e'
inserito il seguente: 
    «2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al  comma
1 possono essere concessi a soggetti pubblici,  a  soggetti  privati,
diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo
statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi  di  gestione  nello
svolgimento  delle  attivita'  previste  nell'oggetto  sociale,  e  a
societa'   cooperative   che   per   statuto    svolgono    attivita'
esclusivamente o prevalentemente culturali  o  artistiche,  salvo  le
specifiche  esclusioni  disposte  nei  regolamenti  o  negli   avvisi
pubblici previsti dagli articoli seguenti.». 
  21. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge  regionale  16/2014  le
parole: «I finanziamenti, su richiesta del beneficiario sono  erogati
nella misura del 70  per  cento  a  titolo  di  acconto  nel  termine
stabilito dalla convenzione.» sono soppresse. 
  22.  All'articolo  32  bis  della  legge  regionale  16/2014   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole  «su  richiesta  del  beneficiario,  sono
erogati nella misura del 70 per  cento  a  titolo  di  acconto»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono concessi  e  liquidati  in  un'unica
soluzione  anticipata»,  e  le  parole:   «I   saldi   sono   erogati
successivamente all'approvazione del rendiconto.» sono soppresse; 
    b) al comma 1 bis le parole «su richiesta del beneficiario,  sono
erogati nella misura del 70 per  cento  a  titolo  di  acconto»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono concessi  e  liquidati  in  un'unica
soluzione anticipata», e  le  parole  «L'erogazione  della  rimanente
quota dell'incentivo e' effettuata nel termine stabilito dai medesimi
regolamenti,  e   comunque   successivamente   all'approvazione   del
rendiconto dell'impiego  dell'incentivo  assegnato  per  le  medesime
finalita' dal Servizio regionale competente in materia  di  attivita'
culturali   nell'esercizio   precedente.    Qualora    nell'esercizio
precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente
e' erogata successivamente all'approvazione del  rendiconto  relativo
all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.» sono soppresse. 
  23. All'articolo 1 della  legge  regionale  17  marzo  1998,  n.  7
(Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.   L'Amministrazione    regionale    sostiene    l'attivita'
scientifica, di  monitoraggio,  didattica,  educativa  e  divulgativa
svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare  nel  campo
della conoscenza e della tutela  degli  ecosistemi  marini  dell'alto
Adriatico,  in  quanto  sinergica  e  coerente   con   le   finalita'
istituzionali delle Riserve  naturali  regionali  dell'arco  costiero
istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n.  42
(Norme in materia di parchi e riserve  naturali  regionali),  nonche'
l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse
alle predette attivita'.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere un contributo  all'ente  gestore
della Riserva marina di Miramare di cui al decreto  interministeriale
12 novembre  1986  (Istituzione  della  Riserva  naturale  marina  di
Miramare nel Golfo di Trieste).»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3 bis. Al  fine  di  concludere  i  procedimenti  contributivi
pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei  contributi  concessi
al medesimo soggetto gestore individuato negli atti  di  spesa  della
Provincia di Trieste e per le medesime attivita' ivi indicate.». 
  24. All'articolo 8 della legge  regionale  29  aprile  2005,  n.  9
(Norme regionali per la tutela  dei  prati  stabili  naturali),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  2  le  parole:  «privati,   con   priorita'   agli
imprenditori agricoli professionali,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il contributo forfetario annuo e' fissato in 250  euro  per
ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per
unita' di superfice previsto dalla disciplina comunitaria  e  non  e'
cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione
per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.»; 
    c) il comma 3 bis e' sostituito dal seguente: 
      «3 bis. I contributi previsti dal  comma  2  sono  concessi  in
osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.». 
  25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui  all'articolo  8
della legge regionale 9/2005 pervenute entro la data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  26. In seguito al subentro  della  Regione  nelle  funzioni  svolte
dalle Province ai sensi dell'articolo 16  della  legge  regionale  27
novembre  2006,  n.  24   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi agli Enti locali in materia di  agricoltura,  foreste,
ambiente,  energia,  pianificazione   territoriale   e   urbanistica,
mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport), i procedimenti
relativi ai contributi per lo smaltimento dell'amianto, in corso alla
data dell'1 luglio 2016, sono conclusi dalla Regione nel rispetto  di
quanto previsto nei relativi bandi emanati dalle Province,  anche  in
deroga alle disposizioni dell'articolo 16  della  legge  regionale  9
novembre  1998,  n.  13  (Disposizioni  in   materia   di   ambiente,
territorio, attivita' economiche e produttive, sanita'  e  assistenza
sociale,  istruzione  e   cultura,   pubblico   impiego,   patrimonio
immobiliare pubblico, societa' finanziarie  regionali,  interventi  a
supporto  dell'Iniziativa  Centro  Europea,  trattamento   dei   dati
personali e ricostruzione delle zone terremotate). 
  27. Il Comune di Udine e' autorizzato  a  utilizzare  le  eventuali
economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori
per  la  realizzazione  dell'opera  sovvenzionata  con   decreto   n.
2631/Cult/5SP  del  7  settembre  2006,  per  ulteriori   lavori   di
adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, gia' finanziati
con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006. 
  28. Per le finalita' di cui al comma 27 il Comune di  Udine,  entro
il termine  del  31  dicembre  2016,  presenta  apposita  istanza  di
utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27  al  Servizio
competente  in  materia  di  impiantistica  sportiva  che   autorizza
l'utilizzo delle economie contributive medesime. 
  29. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  ad  a.
Artisti associati - societa' cooperativa un contributo  straordinario
per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D.  in
programma a Gorizia nel 2017. 
  30. Per le finalita' di cui al comma  29  a.  Artisti  associati  -
societa' cooperativa, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  presenta  alla  Direzione   centrale
competente in materia di cultura apposita istanza  corredata  di  una
relazione illustrativa del progetto  da  realizzare  e  del  relativo
preventivo di spesa. Il finanziamento e' concesso e  liquidato,  fino
all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in  un'unica
soluzione anticipata. 
  31. Per le finalita' di cui al comma 29 e' destinata  la  spesa  di
150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali) e sul Programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli   anni   2016-2018   con   riferimento   alla
corrispondente  variazione  prevista   dalla   Tabella   B   di   cui
all'articolo 3, comma 1. 
  32. Per l'avvio della  gestione  dell'attivita'  dell'Archivio  dei
giochi di  cui  all'articolo  6,  comma  20,  della  legge  regionale
14/2016, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  al
Comune di Udine, nell'esercizio 2017, un contributo straordinario  di
complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e
200.000 euro per l'anno 2018. 
  33. Per le finalita' di cui al comma 32 il Comune di  Udine,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
presenta alla Direzione centrale competente  in  materia  di  cultura
apposita istanza  corredata  di  una  relazione  illustrativa  e  del
relativo preventivo di spesa. Per l'anno  2017  il  finanziamento  e'
liquidato,  fino  all'ammontare  del  100  per  cento   della   spesa
ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. 
  34. Per le finalita' di cui al comma 32 e' destinata  la  spesa  di
complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e
200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5  (Tutela  e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali) e sul Programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli   anni   2016-2018   con   riferimento   alla
corrispondente  variazione  prevista   dalla   Tabella   B   di   cui
all'articolo 3, comma 1. 
  35. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge  regionale  14/2016  le
parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita'  di
erogazione e i  termini  di  rendicontazione  del  contributo.»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento e' concesso e liquidato,
fino all'ammontare del 100 per  cento  della  spesa  ammissibile,  in
un'unica soluzione anticipata. Le modalita' di  rendicontazione  sono
stabilite con decreto di concessione.». 
  36. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 87,  della  legge
regionale  30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge   finanziaria   2015),
l'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere   alla
Fondazione  Palazzo  Coronini  Cronberg  di  Gorizia   un   ulteriore
contributo di 2 milioni di euro. 
  37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36
e' presentata al Servizio competente in  materia  di  beni  culturali
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, corredata di una relazione illustrativa dei  nuovi  interventi
previsti   e   del   relativo   preventivo   di   spesa.   Ai    fini
dell'individuazione delle tipologie  di  spese  ammissibili,  nonche'
della fissazione dei termini  del  procedimento  si  fa  rinvio  alle
disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Regione 27 ottobre 2015, n.  226/Pres.  (Regolamento  concernente  le
modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di
Gorizia). 
  38. Per le finalita' di cui al comma 36 e' destinata la spesa di  2
milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5  (Tutela
e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) e sul Programma n. 1
(Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n.  2  (Spese
in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione
prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 
  39.  Agli  enti  locali  che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma
11, della legge regionale 18/2015, ferme restando le altre  sanzioni,
si applica nella  misura  del  30  per  cento  della  differenza  tra
l'obiettivo assegnato dalla Regione nel  2015  in  termini  di  saldo
finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente  conseguito
nel medesimo anno. 
  40. La sanzione di cui  all'articolo  20,  comma  11,  della  legge
regionale 18/2015, da  applicare  agli  enti  locali  che  non  hanno
rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2015, e' ridotta  di  un
importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso
dell'anno 2015, purche' non gia'  oggetto  di  contribuzione  per  la
stessa finalita' nel medesimo anno, ovvero di  esclusione  dal  saldo
valido ai fini della verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'
interno. 
  41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che  non
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno  2015,  comunicano
alla  Direzione  centrale  autonomie  locali  e  coordinamento  delle
riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'ammontare  complessivo  delle   spese   sostenute
nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. 
  42. Le richieste di adesione al Programma triennale di  conversione
degli incentivi pluriennali,  di  cui  all'articolo  16  della  legge
regionale  18/2015,  e  approvate  con  deliberazione  della   Giunta
regionale n. 1978  del  21  ottobre  2016,  ma  non  soddisfatte  per
mancanza di fondi sufficienti, sono  soddisfatte  in  relazione  agli
ulteriori fondi stanziati  con  la  presente  legge  a  valere  sulle
pertinenti autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella  A  di  cui
all'articolo 2, comma 1, e dalla Tabella B  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, fino a esaurimento dei medesimi, fermo restando il  criterio
previsto dall'articolo 16, comma 6, lettera c), della legge regionale
18/2015  dell'integrale  finanziamento   dell'incentivo   ammesso   a
conversione. 
  43. Per l'anno 2016 e' autorizzata  la  conversione  dell'incentivo
pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di  Cividale
con decreto di concessione  n.  6173/760/2013/0/1  in  contributo  in
conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della  legge  regionale  18/2015.
L'importo  dell'incentivo  ammesso  alla   conversione   e'   ridotto
dell'ammontare originariamente  destinato  al  sollievo  degli  oneri
finanziari inerenti  al  l'investimento,  pari  a  600.000  euro.  Il
Servizio competente al procedimento contributivo assegna  un  termine
al Comune beneficiario non inferiore a dieci giorni per aderire  alla
conversione. In caso di adesione, il contributo e' pagato tramite  il
Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la  Regione  e
le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge  regionale  18
luglio  2014,  n.  13  (Misure  di  semplificazione  dell'ordinamento
regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici,  edilizia
scolastica e residenziale pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e
interventi contributivi). 
  44. Per le finalita' di cui al comma 43 e' destinata  la  spesa  di
600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione  n.  8  (Assetto
del  territorio  e  edilizia  abitativa)  e  sul   Programma   n.   1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  2016-
2018 con riferimento alla corrispondente  variazione  prevista  dalla
Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 
  45. Con proprio decreto il Ragioniere  generale  e'  autorizzato  a
effettuare le regolazioni contabili  conseguenti  alla  deliberazione
della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione
di cui al comma 42 e alla disposizione di cui  al  comma  43  e,  ove
necessario, a disporre la revoca dei  decreti  di  liquidazione  e  a
ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli
impegni oggetto di conversione. 
  46. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di  Cercivento  per
la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la  sicurezza  della
via di accesso al complesso  «Bosco  Museis»  attualmente  utilizzato
come comunita' per minori. 
  47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46
e' presentata alla Direzione centrale  infrastrutture  e  territorio,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, corredata  di  una  relazione  illustrativa  e  di  un  quadro
economico dell'opera, nonche' di un cronoprogramma comprensivo  delle
fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il  decreto  di
concessione del contributo  sono  fissati  i  termini  di  esecuzione
dell'intervento, le modalita'  di  erogazione  del  contributo  e  di
rendicontazione della spesa. 
  48. Per le finalita' previste dal comma 46 e' destinata la spesa di
80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e
assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio  2016  -  2018  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  B
di cui all'articolo 3, comma 1. 
  49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale
34/2015 e' incrementato per l'anno 2016 di ulteriori 5.420.000  euro.
La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della  medesima
legge regionale 34/2015, e' incrementata di ulteriori 5.420.000 euro. 
  50. La quota di incremento di cui al comma 49 e' ripartita  secondo
i criteri di cui all'articolo 7,  comma  62,  della  legge  regionale
34/2015. 
  51.  Per  i  criteri  di  riparto  di  cui  al  comma  50   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi  39  e  40,
della legge regionale 14/2016. 
  52. Le risorse  di  cui  al  comma  49  sono  concesse  ed  erogate
d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due  anni  dall'erogazione  il
beneficiario presenta  alla  Regione  una  certificazione  attestante
l'avvenuta   destinazione   della   quota    ricevuta    per    spese
d'investimento. 
  53. Per la finalita' prevista al comma 49 e' destinata la spesa  di
5.420.000 euro  per  l'anno  2016  a  valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le  altre  autonomie  territoriali  e  locali)  e  sul
Programma  n.  1  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre   autonomie
territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato  di
previsione della spesa  del  bilancio  per  gli  anni  2016-2018  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  B
di cui all'articolo 3, comma 1. 
  54. Il recupero della  quota  di  cui  all'articolo  7,  comma  71,
lettera b), della legge regionale 34/2015, e' subordinato agli  esiti
delle trattative tra lo Stato e la Regione  autonoma  Friuli  Venezia
Giulia in merito ai conteggi a seguito  della  sentenza  della  Corte
Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016. 
  55. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  ad
assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni
che  hanno  deliberato  la  procedura  di  riequilibrio   finanziario
pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla  Corte  dei
conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre  2015  hanno
gia' ripianato  il  disavanzo  per  un  importo  superiore  a  quello
programmato nel medesimo piano. 
  56. Il contributo di cui al comma  55  e'  concesso  d'ufficio  dal
Servizio competente in materia di finanza locale. 
  57. Per la finalita' prevista al comma 55 e' destinata la spesa  di
20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali) e sul  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 
  58.  Per  l'anno  2016,  in  via  sperimentale,   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata ad assegnare un fondo  di  488.000  euro,  a
titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con
popolazione inferiore a  2.000  abitanti,  che  hanno  registrato  un
rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze  medie  di
stranieri  definiti  nell'ambito  delle  normative  sulla  protezione
internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2015,  in  base
ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia. 
  59. Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi  del  comma  58  devono
essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare  politiche
giovanili e della famiglia, compresi  interventi  per  l'abbattimento
dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani. 
  60. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento  al
periodo 1 gennaio-30 settembre 2016. 
  61. L'indennizzo di cui al  comma  58  e'  concesso  d'ufficio  dal
Servizio competente  in  materia  di  finanza  locale,  nella  misura
massima di 2.000 euro per presenza di straniero. 
  62. Per la finalita' prevista al comma 58 e' destinata la spesa  di
488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali) e sul  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 
  63. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
concedere un'assegnazione straordinaria ai  Comuni  di  Fiumicello  e
Villa Vicentina, gia' facenti  parte  di  un'Unione  comunale,  nella
misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i  trasferimenti
in precedenza accordati all'Unione medesima. 
  64. I contributi di cui al comma 63  sono  concessi  d'ufficio  dal
Servizio competente in materia di finanza locale. 
  65. Per la finalita' prevista al comma 63 e' destinata la spesa  di
140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali) e sul  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1 
  66. Per l'anno 2016  sono  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
sostenute ai sensi della legge  regionale  17  febbraio  2011,  n.  2
(Finanziamenti al sistema  universitario  regionale),  da  parte  del
sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016. 
  67. Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel
settore  socio-sanitario  di  competenza  della  Direzione   centrale
salute, integrazione sociosanitaria, politiche  sociali  e  famiglia,
oggetto  di  conversione  ai  sensi  dell'articolo  16  della   legge
regionale  18/2015,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
rideterminare, nella misura massima del 100  per  cento  della  spesa
ritenuta  ammissibile  da  parte  del  Nucleo  di  valutazione  degli
investimenti sanitari e sociosanitari sulla base della  progettazione
definitiva, o esecutiva qualora disponibile, la quota degli incentivi
concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge  regionale  31  marzo
2006, n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),  per
interventi edili impiantistici costituita dalla somma  dell'ammontare
complessivo delle annualita' degli incentivi pluriennali  oggetto  di
conversione e degli ulteriori incentivi in conto capitale. 
  68.  L'Amministrazione  regionale  ripartisce  il  Fondo  regionale
minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo  39  della  legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale), ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  14  della  legge
regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme  per  l'integrazione  sociale
delle persone straniere immigrate), in relazione alle  disponibilita'
di bilancio, in misura proporzionale tra tutti i Comuni  richiedenti,
ammettendo a finanziamento il 100 per cento delle spese sostenute che
restano a carico dei Comuni con  popolazione  inferiore  o  uguale  a
15.000 abitanti e l'80 per cento delle spese sostenute che restano  a
carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
  69. I Comuni presentano domanda  di  finanziamento  alla  Direzione
competente, attestando  le  spese  sostenute  per  l'accoglienza  dei
minori  stranieri  non  accompagnati  nell'anno  2016  al  netto  del
contributo statale di cui all'articolo  23,  comma  11,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi  sostenuti
nei mesi di novembre e dicembre 2015 non  contemplati  nella  domanda
relativa all'anno 2015 ovvero altri  costi  relativi  all'accoglienza
rimasti non coperti nell'anno 2015. 
  71. Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte
dei Comuni capofila la domanda  di  contributo  per  infestazioni  di
simulidi, di cui all'articolo 4, comma 9, della  legge  regionale  29
gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003),  sono  riaperti  per  la
durata di sette giorni a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  72. Con riferimento all'anno scolastico  2015-2016  i  termini  per
presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori  di
nidi d'infanzia, finalizzato al  contenimento  delle  rette  poste  a
carico delle famiglie per l'accesso al servizio di  nido  d'infanzia,
in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della  legge  regionale
29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le  modalita'
e  procedure  previste  dal  regolamento  emanato  con  decreto   del
Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento  per  la
determinazione dei criteri  di  ripartizione  e  delle  modalita'  di
concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi  ai  gestori
pubblici, privati e del privato sociale dei  nidi  d'infanzia),  sono
riaperti per la durata di sette giorni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.