(Pubblicato    nel     Bollettino     Ufficiale     della     Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 61 del 28 dicembre 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro); 
  Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 26 luglio 2006, n.
0227/Pres. (Regolamento recante indirizzi e procedure in  materia  di
azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro  e
a contrastare la disoccupazione di lunga durata); 
  Dato atto che  con  il  sopra  citato  Regolamento  e'  stata  data
attuazione, tra l'altro, alla  previsione  di  cui  all'articolo  26,
comma 3, della legge  regionale  18/2005,  ai  sensi  del  quale  con
regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi  per
l'accertamento, la  verifica  e  la  certificazione  dello  stato  di
disoccupazione, nonche' gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle
azioni che i  servizi  competenti  effettuano  al  fine  di  favorire
l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e  contrastare   la
disoccupazione di lunga durata; 
  Visto  il  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre  2014,  n.  183),  che  ha,  tra  l'altro,
innovato la disciplina dello stato di disoccupazione e dei servizi da
rendere ai soggetti in cerca di occupazione; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva  di  crescita),  la
quale, tra l'altro, prevede, all'articolo 2, comma 71, l'abrogazione,
con effetto dal 1 gennaio  2017,  della  disciplina  delle  lista  di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio  1991,  n.  223
(Norme in materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro); 
  Vista la  legge  regionale  29  maggio  2015,  n.  13  (Istituzione
dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della  legge  9
agosto 2005, n. 18, nonche' di altre leggi regionali  in  materia  di
lavoro),  con  cui  si  e'  riformata  l'organizzazione  dei  servizi
dell'impiego in regione e si e' disciplinato il  trasferimento  delle
funzioni provinciali in materia di lavoro alla  Regione,  realizzando
una  nuova  organizzazione  delle  competenze   in   materia,   anche
attraverso  l'istituzione,  nell'ambito  della   Direzione   centrale
competente in materia di lavoro, di una nuova struttura organizzativa
denominata «Agenzia regionale per il lavoro», alla quale fanno capo i
centri per l'impiego della Regione; 
  Ritenuto di dover recepire le novita' legislative sopra  menzionate
adeguando il testo delle disposizioni del sopra citato Regolamento n.
0227/Pres./2006; 
  Dato altresi' atto che con il sopra  citato  Regolamento  e'  stata
data attuazione, tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 22,
comma 1, della  legge  regionale  18/2005,  ai  sensi  del  quale  la
Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti  con  legge
dello Stato, disciplina con regolamento le procedure di avviamento  a
selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56  (Norme  sull'organizzazione  del
mercato del lavoro); 
  Atteso che a seguito del sopra menzionato trasferimento di funzioni
provinciali alla Regione la gestione amministrativa  delle  procedure
di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni e'  ora
affidata  alle  strutture  della  Direzione  centrale  competente  in
materia di lavoro; 
  Ritenuto pertanto di dover adeguare le disposizioni  del  capo  VII
del citato Regolamento n. 0227/ Pres./2006 alla nuova  organizzazione
dell'amministrazione, nonche'  di  introdurre  delle  semplificazioni
operative alla medesima disciplina; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 23 novembre 2016 ha esaminato il testo di regolamento allegato al
presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  1,
lettera r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2016,  n.
2441 con la quale e' stato approvato il «Regolamento di  modifica  al
regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni  volte
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare
la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente
della Regione 25 luglio 2006, n. 227»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  recante
indirizzi  e  procedure  in  materia  di  azioni  volte  a   favorire
l'incontro tra domanda  e  offerta  di  lavoro  e  a  contrastare  la
disoccupazione di lunga durata, emanato con  decreto  del  Presidente
della Regione 25 luglio 2006, n. 227», nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI