(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Piemonte BU4S1 del 26 gennaio 2017) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 227/2001; 
  Visto l'art. 3, commi  3-bis  e  3-ter  della  legge  regionale  10
febbraio 2009, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  9-4586  del  23
gennaio 2017; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 3-ter,
della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione  e  promozione
economica  delle  foreste),  individua  le  porzioni  di   territorio
ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai
sensi dell'articolo 3, comma 3-bis della medesima legge  e  definisce
modalita' e criteri per il loro accertamento. 
  2. Il presente regolamento, nell'individuazione  delle  fattispecie
di cui al comma 1, promuove: 
    a)  il  recupero  degli  insediamenti  esistenti  in   condizioni
precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha
alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo,  compromettendone
la riqualificazione; 
    b)  la   ricostituzione   dell'attivita'   agricola   in   ambiti
caratterizzati  dalla   presenza   di   terrazzamenti   appositamente
realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli; 
    c) il ripristino dell'attivita' agricola inerente alle produzioni
tipiche piemontesi, per la ricostituzione  del  paesaggio  agrario  e
pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree  del
territorio regionale. 
  3. Le fattispecie di cui al comma 1,  riconosciute  in  esito  alle
procedure disciplinate dai  successivi  articoli  3  e  4,  non  sono
soggette: 
    a) alla disciplina forestale di cui alla legge regionale 4/2009; 
    b) alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),  qualora  non
sussistano altri vincoli di cui agli articoli  136,  142  e  157  del
medesimo decreto. 
  4. Le fattispecie di cui  dell'art.  3,  comma  3-bis  della  legge
regionale 4/2009 continuano a  essere  considerate  bosco,  anche  se
perimetrate ai sensi dell'art. 3, ovvero oggetto di parere favorevole
di cui  all'art.  4,  fino  a  quando  non  siano  interessate  dagli
interventi di recupero di cui al presente regolamento. 
  5. Sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e  gli
atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.