(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme  in
materia di edilizia sociale) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4  (Nucleo  richiedente).  -  1.  Il  nucleo  richiedente  e'
composto dai  membri  iscritti  da  almeno  un  anno  nella  famiglia
anagrafica, come definita dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223  (Approvazione  del  nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello  stesso  sesso  e  disciplina  delle  convivenze),  con
esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. 
  2. Il periodo di un anno di cui al comma 1  non  e'  richiesto  per
l'inclusione nel nucleo richiedente di: 
    a) coniuge del richiedente, parte dell'unione  civile  legata  al
richiedente o convivente di fatto con il richiedente; 
    b) figli minori del richiedente; 
    c) altro genitore di figli minori del richiedente; 
    d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente,  della
parte dell'unione civile legata al richiedente o  del  convivente  di
fatto con il richiedente.».