(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 1. L'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Nucleo richiedente). - 1. Il nucleo richiedente e' composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. 2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non e' richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di: a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente; b) figli minori del richiedente; c) altro genitore di figli minori del richiedente; d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.».