(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), dello Statuto; Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Considerato quanto segue: 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e' organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonche' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi); 2. Le funzioni e la programmazione delle attivita' del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate; 3. Negli ultimi anni si e' assistito ad un aumento di attivita' del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall'Autorita', cosi' come definite all'art. 30 della legge regionale n. 22/2002, con particolare riferimento alle attivita' di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attivita' esercitata dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata a professionisti del settore; 4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilita' dei membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti, tra l'altro, alle attivita' di cui al punto precedente, al fine di evitare possibili conflitti di interessi. Approva la presente legge: Art. 1 Incompatibilita'. Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 22/2002 1. L'art. 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Incompatibilita'). - 1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilita': a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle societa' di capitali e delle societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita'.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 marzo 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2017. (Omissis).