(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e  interventi
in materia di informazione e comunicazione. Disciplina  del  Comitato
regionale per le comunicazioni); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e' organo
di  consulenza  e  di  gestione   della   Regione   in   materia   di
comunicazioni,  nonche'  organo  funzionale  dell'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma  13,  della
legge 31 luglio 1997,  n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi); 
    2. Le funzioni e la programmazione delle  attivita'  del  CORECOM
sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31  della  legge  regionale
n. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate; 
    3. Negli ultimi anni si e' assistito ad un aumento  di  attivita'
del CORECOM in merito alle funzioni  delegate  dall'Autorita',  cosi'
come definite all'art.  30  della  legge  regionale  n. 22/2002,  con
particolare  riferimento  alle  attivita'  di  conciliazione   e   di
risoluzione  delle  controversie  telefoniche,  attivita'  esercitata
dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata  a  professionisti
del settore; 
    4. Appare pertanto  naturale  ampliare  le  incompatibilita'  dei
membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti,  tra  l'altro,  alle
attivita' di cui al punto precedente, al fine  di  evitare  possibili
conflitti di interessi. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Incompatibilita'. 
     Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 22/2002 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22  (Norme  e
interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del
Comitato regionale per le comunicazioni), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Incompatibilita'). - 1. I  componenti  del  CORECOM  sono
soggetti alle seguenti incompatibilita': 
    a) politiche: membro  del  Parlamento  europeo  e  italiano,  del
Governo,  dei  consigli  e  delle  giunte  regionali,  provinciali  e
comunali;  presidente  della  regione;  sindaco;   presidente   della
provincia; presidente o direttore di enti  pubblici  anche  economici
nominato  da  parte  del  Parlamento,  del  Governo,   degli   organi
regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei
partiti  e  movimenti  politici,  a  livello  nazionale,   regionale,
provinciale e comunale. 
    b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente  di
imprese pubbliche e private  operanti  nel  settore  radiotelevisivo,
delle  telecomunicazioni,  della  pubblicita',  dell'editoria   anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione; titolare di rapporti di collaborazione  e  consulenza
con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione  Toscana,
di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell'esercizio delle funzioni  di
conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi
di  telecomunicazione;  dipendente  della  Regione  Toscana.  I  soci
risparmiatori delle societa' di capitali e delle societa' cooperative
non versano in situazione di incompatibilita'.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 8 marzo 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 28 febbraio 2017. 
 
(Omissis).