(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 gennaio 2017; Considerato quanto segue: 1. Occorre dare attuazione all'art. 91 della legge regionale n. 84/2015, in cui si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad una revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di determinati criteri, gia' esplicitati nel citato articolo; 2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di cui all'allegato B, risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci; 3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identita' territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto; 4. La presente legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio societa' della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria; 5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della presente legge allo scopo di garantire la continuita' del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o piu' societa' della salute; 6. La presente legge e' stata oggetto di preventiva disamina da parte della Conferenza regionale dei sindaci nella seduta 20 settembre 2016; Approva la presente legge: Art. 1 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 1. Alla lettera s-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: «ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti locali che esercitano la funzione sociale». 2. Alla fine della lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «, che puo' essere suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte a garantire la partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.».