(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 16 gennaio 2017; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Occorre dare attuazione all'art. 91 della legge  regionale  n.
84/2015, in cui si  prevede  che  la  Giunta  regionale  presenti  al
Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad  una  revisione
degli  ambiti  territoriali  di  zona-distretto   nel   rispetto   di
determinati criteri, gia' esplicitati nel citato articolo; 
    2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di
cui all'allegato B, risultante dall'accorpamento delle  preesistenti,
con  l'individuazione  dell'ambito  territoriale  di  riferimento;  a
regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione  del
Consiglio regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  previo
parere della conferenza regionale dei sindaci; 
    3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di  valorizzazione  e  di
tutela delle identita' territoriali e per una maggiore  attenzione  e
vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il  piano  di
inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali  delle
stesse zone-distretto; 
    4. La presente  legge  consente  a  tutti  gli  enti  locali  che
esercitano la funzione sociale di partecipare al  consorzio  societa'
della  salute  per   assicurare   l'esercizio   della   funzione   di
integrazione socio-sanitaria; 
    5.  Si  rende  necessario   prevedere   specifiche   disposizioni
transitorie e di prima applicazione della presente legge  allo  scopo
di garantire la continuita' del sistema nella fase di passaggio dalle
preesistenti  zone-distretto  alle  nuove,  disciplinando  anche   il
processo di fusione per  incorporazione  nell'ipotesi  in  cui  nella
medesima zona-distretto sussistano due o piu' societa' della salute; 
    6. La presente legge e' stata oggetto di preventiva  disamina  da
parte  della  Conferenza  regionale  dei  sindaci  nella  seduta   20
settembre 2016; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Alla  lettera  s-bis)  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario
regionale), le parole: «ed i comuni» sono sostituite dalle  seguenti:
«e gli enti locali che esercitano la funzione sociale». 
  2. Alla fine della lettera v) del comma 1 dell'art. 2  della  legge
regionale n. 40/2005 sono aggiunte le  parole:  «,  che  puo'  essere
suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte  a  garantire
la  partecipazione   delle   istituzioni   locali   ai   livelli   di
programmazione.».