(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  5  del
                          17 febbraio 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37,  38,
39 e 40; 
  Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta  del
13 ottobre 2016; 
  Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, commi
4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio  2016,
n. 5; 
  Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso
ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto,  nella  seduta  dell'11
gennaio 2017; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto  nella  seduta
del 16 gennaio 2017; 
  Vista la preliminare deliberazione della  Giunta  regionale  del  5
dicembre 2016, n. 1230, con la quale e' stato adottato lo  schema  di
regolamento; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio  2017,  n.
78; 
  Considerato che: 
    1.  e'  necessario   disciplinare   le   funzioni   del   garante
dell'informazione   e    della    partecipazione    per    assicurare
l'informazione e la partecipazione di tutti  i  soggetti  interessati
alla formazione degli atti di governo del  territorio  di  competenza
della Regione, delle  province,  della  Citta'  metropolitana  o  dei
comuni; 
    2. in attuazione di quanto previsto nell'art. 36, comma  2  della
legge  regionale  n.   65/2014,   e'   necessario   fissare   livelli
prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto  il
territorio regionale nei procedimenti di  formazione  degli  atti  di
governo del territorio; 
    3.  e'  necessario  disciplinare  le  modalita'  di  monitoraggio
dell'attivita' dei garanti dei comuni, delle province e della  Citta'
metropolitana, da parte del garante regionale; 
    4. e' necessario garantire la collaborazione e  il  sostegno  del
garante  regionale  ai   garanti   delle   province,   della   Citta'
metropolitana e dei comuni; 
    5. e' necessario disciplinare  il  raccordo  tra  i  procedimenti
partecipativi previsti da altre leggi regionali con le  modalita'  di
informazione e partecipazione disciplinate dalla legge  regionale  n.
65/2014 e dal presente regolamento; 
    6. e' necessario precisare che le disposizioni del regolamento si
riferiscono solo ai procedimenti  avviati  dopo  la  sua  entrata  in
vigore, mentre a quelli gia' in corso, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni in vigore al momento del loro avvio; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 36, comma 4  della  legge  regionale  10
novembre 2014, n. 65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  il
presente   regolamento   disciplina   le   funzioni    del    garante
dell'informazione  e  della  partecipazione  della   Regione,   delle
province, dei comuni e della Citta' metropolitana.  Esso  disciplina,
inoltre: 
    a) l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione
e della partecipazione sul territorio regionale; 
    b) la nomina del garante regionale; 
    c) la conferenza dei garanti; 
    d)  il   monitoraggio   delle   attivita'   di   informazione   e
partecipazione; 
    e) il  rapporto  del  garante  regionale  con  l'Autorita'  della
partecipazione; 
    f) il raccordo con le disposizioni normative di  cui  alla  legge
regionale 10 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia  di  valutazione
ambientale strategica «VAS», di  valutazione  di  impatto  ambientale
«VIA»,  di   autorizzazione   integrata   ambientale   «AIA»   e   di
autorizzazione unica ambientale  «AUA»)  e  alla  legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); 
    g) forme, modalita' e livelli prestazionali  dell'informazione  e
della partecipazione.