(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 17 febbraio 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40; Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016; Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, commi 4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta dell'11 gennaio 2017; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2016, n. 1230, con la quale e' stato adottato lo schema di regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 78; Considerato che: 1. e' necessario disciplinare le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione per assicurare l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza della Regione, delle province, della Citta' metropolitana o dei comuni; 2. in attuazione di quanto previsto nell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, e' necessario fissare livelli prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto il territorio regionale nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio; 3. e' necessario disciplinare le modalita' di monitoraggio dell'attivita' dei garanti dei comuni, delle province e della Citta' metropolitana, da parte del garante regionale; 4. e' necessario garantire la collaborazione e il sostegno del garante regionale ai garanti delle province, della Citta' metropolitana e dei comuni; 5. e' necessario disciplinare il raccordo tra i procedimenti partecipativi previsti da altre leggi regionali con le modalita' di informazione e partecipazione disciplinate dalla legge regionale n. 65/2014 e dal presente regolamento; 6. e' necessario precisare che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli gia' in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della Citta' metropolitana. Esso disciplina, inoltre: a) l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione sul territorio regionale; b) la nomina del garante regionale; c) la conferenza dei garanti; d) il monitoraggio delle attivita' di informazione e partecipazione; e) il rapporto del garante regionale con l'Autorita' della partecipazione; f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA») e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); g) forme, modalita' e livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione.