(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 «Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa», che ha delineato il sistema dei controlli interni della Amministrazione regionale; Visto in particolare l'art. 13, il quale, alla lettera g) del comma 1, annovera il controllo ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione tra i controlli interni della Amministrazione regionale; Visto in particolare l'art. 27 della medesima legge regionale 1/2015, il quale, per le finalita' di vigilanza sul patrimonio regionale, istituisce il controllo ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione con ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarita' della tenuta delle scritture contabili; Atteso che ai commi 1 e 2, dell'art. 27 della legge regionale 1/2015, e' previsto che il controllo ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione e' esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un apposito regolamento il quale: a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione; b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticita', prevedendo che il campione includa sempre gli agenti contabili al primo anno di assunzione dell'incarico; c) individua le modalita' per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale; d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attivita' di controllo; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto in particolare l'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, il quale prevede il nuovo regime della gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria di spesa, per le fattispecie ivi elencate; Visto il «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi della Amministrazione regionale» emanato con proprio decreto 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.; Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 «Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti» con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nelle more della definizione, con norma di attuazione dello Statuto regionale, delle relative modalita' di applicazione; Considerato che, il regime economale della spesa, in applicazione del principio della competenza finanziaria «rafforzata» introdotto con il decreto legislativo n. 118/2011 costituisce l'unica eccezione alla procedura ordinaria di spesa, imponendo, il legislatore dell'armonizzazione, il superamento del procedimento di spesa attraverso la figura del funzionario delegato; Visto il testo recante «Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 13 marzo 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI