(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 «Razionalizzazione,
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti  amministrativi  di
spesa», che ha delineato  il  sistema  dei  controlli  interni  della
Amministrazione regionale; 
  Visto in particolare l'art. 13, il quale, alla lettera g) del comma
1, annovera il controllo ispettivo di regolarita' delle gestioni  dei
funzionari delegati, degli agenti contabili e  dei  consegnatari  dei
beni della Regione tra  i  controlli  interni  della  Amministrazione
regionale; 
  Visto in particolare  l'art.  27  della  medesima  legge  regionale
1/2015, il quale,  per  le  finalita'  di  vigilanza  sul  patrimonio
regionale, istituisce il controllo  ispettivo  di  regolarita'  delle
gestioni dei  funzionari  delegati,  degli  agenti  contabili  e  dei
consegnatari dei beni della Regione con ad oggetto la verifica  della
corrispondenza  delle  scritture  contabili  e  inventariali   e   la
regolarita' della tenuta delle scritture contabili; 
  Atteso che ai commi 1 e  2,  dell'art.  27  della  legge  regionale
1/2015, e' previsto che il controllo ispettivo di  regolarita'  delle
gestioni dei  funzionari  delegati,  degli  agenti  contabili  e  dei
consegnatari dei beni della Regione e' esercitato a campione, secondo
le previsioni contenute in un apposito regolamento il quale: 
    a) individua la percentuale delle  gestioni  da  controllare  per
ogni tipologia di gestione; 
    b)  individua  i  criteri  per  la  scelta  del   campione,   che
privilegiano le situazioni di possibile criticita', prevedendo che il
campione includa  sempre  gli  agenti  contabili  al  primo  anno  di
assunzione dell'incarico; 
    c)  individua  le  modalita'  per  la  scelta  del  campione,  da
effettuare mediante procedura casuale; 
    d) disciplina le  procedure  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 
  Visto in particolare l'art. 10 della legge  regionale  10  novembre
2015, n.  26,  il  quale  prevede  il  nuovo  regime  della  gestione
economale della spesa, in alternativa  alla  procedura  ordinaria  di
spesa, per le fattispecie ivi elencate; 
  Visto  il  «Regolamento  recante  la  disciplina   della   gestione
economale della spesa di cui all'art. 10  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi
della Amministrazione  regionale»  emanato  con  proprio  decreto  29
gennaio 2016, n. 012/Pres.; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26  «Disposizioni  in
materia  di  programmazione  e  contabilita'  e  altre   disposizioni
finanziarie urgenti» con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha
avviato il processo di adeguamento alle disposizioni  del  richiamato
decreto legislativo n.  118  del  2011,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2016,  nelle  more  della  definizione,  con  norma   di
attuazione dello  Statuto  regionale,  delle  relative  modalita'  di
applicazione; 
  Considerato che, il regime economale della spesa,  in  applicazione
del principio della competenza  finanziaria  «rafforzata»  introdotto
con il decreto legislativo n. 118/2011 costituisce l'unica  eccezione
alla  procedura  ordinaria  di  spesa,  imponendo,   il   legislatore
dell'armonizzazione,  il  superamento  del  procedimento   di   spesa
attraverso la figura del funzionario delegato; 
  Visto il testo recante «Regolamento per l'esercizio  del  controllo
ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge  regionale
13  febbraio  2015,  n.  1  (Razionalizzazione,  semplificazione   ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  421  del  13
marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  per  l'esercizio  del  controllo
ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge  regionale
13  febbraio  2015,  n.  1  (Razionalizzazione,  semplificazione   ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di  spesa)»  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI