(Pubblicata nel Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Supplemento Ordinario n. 15 del 26 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016 1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' inserito il seguente: «Art. 46 bis funzioni onorifiche delle Province 1. Il sindaco del Comune piu' popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa. 2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4. 3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere e' reso dal sindaco del Comune piu' popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4. 4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune piu' popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.».