(Pubblicata  nel   Bolletino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia Supplemento Ordinario n.  15  del  26  aprile
  2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Inserimento dell'articolo 46 bis 
                    nella legge regionale 20/2016 
 
  1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.  20
(Soppressione delle Province del Friuli Venezia  Giulia  e  modifiche
alle  leggi  regionali  11/1988,  18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,
26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' inserito il seguente: 
  «Art. 46 bis funzioni onorifiche delle Province 
  1. Il sindaco del Comune piu' popoloso o altro sindaco, individuato
dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni  onorifiche,
cerimoniali e di rappresentanza connesse  alla  rispettiva  Provincia
soppressa. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per
materia,  ad  altri  sindaci,  anche  non  partecipanti  alle  Unioni
territoriali intercomunali, sulla base delle  determinazioni  assunte
dalla conferenza di cui al comma 4. 
  3. Qualora l'esercizio delle funzioni  di  cui  al  comma  1  abbia
natura consultiva, il parere e' reso  dal  sindaco  del  Comune  piu'
popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di
cui al comma 4. 
  4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la
consultazione di  organi  collegiali,  il  sindaco  del  Comune  piu'
popoloso provvede alla consultazione, in  forma  di  conferenza,  dei
presidenti  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  comprese  nel
territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio  della
soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche
non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.».