(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - SO 15 - del 26 aprile 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e principi 
 
  1.  La  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in   attuazione
dell'art. 4, primo comma, numero 10), dello  Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,  nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia  concernenti  il
trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), e in
armonia  con  la  normativa  comunitaria  e  statale  vigente,  detta
disposizioni relative ai  beni  del  demanio  marittimo  regionale  e
statale nell'ambito della  laguna  di  Marano-Grado  e  ai  beni  del
demanio stradale regionale, nonche' modifica la  legge  regionale  15
ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e  conferimento  di
funzioni in materia di demanio idrico regionale), la legge  regionale
29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento
dei consorzi di bonifica,  nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, 7/2000, in materia di restituzione degli  incentivi,  28/2001,
in materia di deflusso minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e
16/2002, in materia di gestione  del  demanio  idrico),  e  la  legge
regionale 13 novembre 2006,  n.  22  (Norme  in  materia  di  demanio
marittimo con finalita' turistico-ricreativa e  modifica  alla  legge
regionale 16/2002 in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di  demanio
idrico). 
  2. L'esercizio delle funzioni amministrative  di  cui  al  comma  1
avviene nel rispetto dei principi  di  imparzialita'  e  trasparenza,
pubblicita'     e     concorrenza,     efficienza,      economicita',
proporzionalita',   sussidiarieta',   adeguatezza,   territorialita',
nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della
pianificazione e programmazione e  della  sostenibilita'  ambientale,
nonche' della tutela del legittimo affidamento. 
  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le
funzioni  amministrative  disciplinate  dalla  legge   regionale   16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura).