(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 14 aprile 2017 - S.O. n. 13) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Disposizioni finanziarie urgenti 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017), sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine  di  acquisire  la  partecipazione  di  maggioranza
diretta  nella  societa'  per  azioni  Autovie  Venete  (SAAV)   Spa,
strumentale  all'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,   e
contestualmente  al  fine  di  mantenere   in   capo   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia la quota di controllo  della  societa'  Friulia
Spa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad  acquisire,  nella
misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota  della
partecipazione azionaria detenuta nella societa' Autovie  Venete  Spa
da Friulia Spa.  Il  corrispettivo  e'  rappresentato  da  azioni  di
Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  cedere
al  valore  desumibile  dal   patrimonio   netto   quale   risultante
dall'ultimo  bilancio   consolidato   adottato   dal   consiglio   di
amministrazione  di  Friulia  Spa  e  asseverato  dalla  societa'  di
revisione. 
  4-ter.  La  permuta  di  cui  al   comma   4-bis   e'   autorizzata
nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base  del  valore
delle azioni di Autovie Venete  (SAAV)  Spa  quale  risultante  dalla
perizia di stima eseguita da un esperto designato  dal  tribunale  ai
sensi dell'art. 2343 del codice civile. 
  4-quater.  Nel  quadro  dell'operazione  di   cui   al   comma   3,
l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  dare  attuazione  al
disposto dall'art. 2, comma 289-bis della legge 24 dicembre 2007,  n.
244 (legge finanziaria 2008).». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 12, comma 4-bis della  legge
regionale n. 25/2016, come inserito dal  comma  1,  e'  destinata  la
spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla  missione
n.  10  (Trasporti  e  diritto  alla  mobilita')  -  programma  n.  5
(Viabilita' e infrastrutture stradali)  -  titolo  n.  3  (Spese  per
incremento attivita' finanziarie) dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella A di  cui  al  comma
27. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si  provvede  con  le  maggiori
entrate di pari importo previste, ai sensi dell'art. 12, comma  4-ter
della legge regionale n. 25/2016, come  inserito  dal  comma  1,  per
l'anno 2017 che affluiscono sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione  di
attivita' finanziarie) - tipologia n. 100 (Alienazione  di  attivita'
finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio  per
gli anni 2017-2019 con  riferimento  alla  corrispondente  variazione
prevista dalla tabella A di cui al comma 27. 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 12, comma 4-quater della  legge
regionale n. 25/2016, come inserito dal  comma  1,  e'  destinata  la
spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla  missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - programma n. 5  (Viabilita'  e
infrastrutture  stradali)  -  titolo  n.  3  (Spese  per   incremento
attivita' finanziarie) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno  di
pari importo dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle  entrate  tributarie  e
servizi fiscali) - titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  A
di cui al comma 27. 
  6. Al comma 19 dell'art. 13 della legge regionale 25  luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «nel limite massimo
di 150 milioni di euro, a favore delle societa'  di  Friulia  Holding
Spa coinvolte nell'attuazione dell'intervento» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel limite massimo di 300 milioni di euro a  favore  della
societa' per azioni Autovie Venete  (SAAV),  ovvero  a  favore  della
nuova societa' di cui all'art. 12, comma 3 della legge  regionale  29
dicembre  2016,  n.  25  (legge  di   stabilita'   2017),   coinvolta
nell'attuazione dell'intervento». 
  7. Dopo il comma 19 dell'art. 13 della legge regionale  n.  14/2012
e' aggiunto il seguente: 
  «19-bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto
dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'art. 11,
comma 3, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), e successive modifiche ed integrazioni.». 
  8. La  Regione  e'  autorizzata  a  concedere  un  contributo  alla
Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di
Trieste, destinato alla copertura  degli  oneri  derivanti  da  mutui
rimborsati direttamente dalle predette province. 
  9. Il contributo e' limitato agli oneri  derivanti  dalle  rate  di
ammortamento in scadenza dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno  2017,  che
non siano gia' coperti da altri contributi della Regione o finanziati
o rimborsati da terzi soggetti. 
  10. E' escluso il contributo qualora il  mutuante  si  sia  avvalso
della facolta' di cui all'art. 1186 del codice civile. 
  11. Le province sono  autorizzate  a  imputare  i  contributi  gia'
concessi  dalla  Regione  e  destinati  alla  copertura  degli  oneri
relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla
copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in  scadenza
dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il  termine  di
rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano gia'
riscossi. 
  12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9  e'  esteso,  nei  medesimi
termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati. 
  13. Le province trasmettono alla Regione una attestazione che  deve
pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun  mutuo  o
strumento finanziario derivato, l'ammontare della  rata  in  scadenza
nel periodo di riferimento, l'ammontare del  contributo  regionale  o
del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta
rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto  per  il
quale si richiede il contributo. 
  14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, e' concesso il
contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito  di
rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di  accesso),  che  deve  pervenire  alla
Regione entro il 30 settembre 2017. 
  15. Per le finalita' previste dal comma 8 e' destinata la spesa  di
4.521.025,74 euro per l'anno 2017  a  valere  sulla  missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato  di  previsione  della
spesa del bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla tabella A di  cui  al  comma
27. 
  16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede  mediante  storno
di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato: 
    a) per 1.519.966,98 euro a valere sulla missione  n.  50  (Debito
pubblico) - programma n. 1  (Quota  interessi  ammortamento  mutui  e
prestiti  obbligazionari)  -  titolo  n.  1  (Spese   correnti)   con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  A
di cui al comma 27; 
    b) per 3.001.058,76 euro a valere sulla missione  n.  50  (Debito
pubblico) - programma n.  2  (Quota  capitale  ammortamento  mutui  e
prestiti obbligazionari) - titolo n. 4  (Rimborso  di  prestiti)  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  A
di cui al comma 27. 
  17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) i commi 47, 48, 49, 50 e 51 dell'art. 8 della legge  regionale
23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007); 
    b) il comma 58 dell'art. 3  della  legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 30 (legge  strumentale  2008),  modificativo  del  comma  47
dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007; 
    c) il comma 50 dell'art. 5  della  legge  regionale  29  dicembre
2011, n. 18 (legge  finanziaria  2012),  modificativo  del  comma  47
dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007; 
    d) il comma 21 dell'art. 13 della  legge  regionale  30  dicembre
2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), modificativo dei commi 47, 49 e
50 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007. 
  18. Al comma 4-bis dell'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1998,
n.  6  (Istituzione  dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente - ARPA), le parole «Le linee di indirizzo contengono le
indicazioni necessarie per la realizzazione degli  obiettivi  annuali
di finanza pubblica in materia di patto  di  stabilita'  interno  cui
ARPA deve attenersi.» sono soppresse. 
  19.  Nell'ambito  degli  indirizzi  regionali   per   il   sostegno
dell'offerta abitativa regionale in materia di  diritto  allo  studio
universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle  strutture
atte a garantire  il  diritto  allo  studio  universitario  ai  sensi
dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n.  16  (Interventi
di razionalizzazione e riordino di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione), mediante il concorso al cofinanziamento statale di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi  e
residenze per studenti universitari). 
  20. Per le finalita' di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere alla  Fondazione  Istituto  «Monsignor  F.
Tomadini»  di  Udine  un  contributo  per  sostenere  i   lavori   di
efficientamento  e/o   miglioramento   energetico   della   struttura
residenziale universitaria, quale cofinanziamento  al  50  per  cento
dell'intervento  qualora  ammesso  a  finanziamento  a   seguito   di
procedura   di   selezione   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29  dicembre  2016,
n. 937 (Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per
l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture
residenziali universitarie) ai sensi della legge n. 338/2000. 
  21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa
previsto,  della  relazione   illustrativa   e   del   cronoprogramma
dell'intervento   e'   presentata,   entro   trenta   giorni    dalla
pubblicazione degli esiti della procedura  di  selezione  di  cui  al
comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. 
  22. Per le modalita' di concessione, liquidazione e rendicontazione
si applica la legge regionale  31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici). 
  23. Il contributo e'  concesso  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato stabilita dall'Unione europea. 
  24. Per le finalita' previste dal comma 19 e'  destinata  la  spesa
complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere  sulla  missione  n.  4
(Istruzione e diritto allo  studio)  -  programma  n.  4  (Istruzione
universitaria) - titolo n. 2 (Spese d'investimento)  dello  stato  di
previsione della spesa  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  tabella  A
di cui al comma 27. 
  25. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  24  si
provvede mediante storno di pari importo dalla missione n. 8 (Assetto
del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e
assetto del territorio) - titolo n. 2  (Spese  d'investimento)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli  anni  2017-2019
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella
A di cui al comma 27. 
  26. Per motivi di classificazione  funzionale,  e  come  risultante
dalle corrispondenti variazioni  contabili  di  cui  alla  tabella  A
relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati  di
missione e/o programma come di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  27. Nello stato  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019  sono  introdotte  le  variazioni  ai
titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi  di
spesa di cui alla tabella A allegata alla presente legge.