(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Piemonte  n. 10
                         del 10 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La  Regione,  in  armonia  con  la  legislazione  comunitaria  e
nazionale,   promuove   e   disciplina   le    strutture    ricettive
extralberghiere al fine di: 
  a) valorizzare  la  fruizione  turistica  dei  beni  naturalistici,
ambientali e culturali del territorio; 
  b) accrescere la competitivita'  del  settore  turistico  regionale
mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del
patrimonio edilizio esistente e il suo restauro  conservativo,  anche
attraverso il recupero di case  cantoniere,  stazioni  ferroviarie  e
fortificazioni o di ulteriori immobili  ed  edifici  di  appartenenza
pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali; 
  c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al
turista. 
  2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Giunta  regionale
individua le  tipologie  di  strutture  ricettive  extralberghiere  e
stabilisce i criteri e gli standard minimi qualitativi  per  la  loro
classificazione.