(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2017) IL PRESIDENTE Premesso che la Regione, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli attentati terroristici subiti dai propri cittadini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 52, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, «Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26» e' autorizzata a costituire un Fondo di solidarieta' destinato ai cittadini vittime di terrorismo internazionale; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 53, della citata legge regionale 14/2016 il quale prevede che i requisiti, i termini e le modalita' di accesso ai beneficio sopracitato siano disciplinati con apposito regolamento; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare il suddetto regolamento per disciplinare i requisiti, i termini e le modalita' di accesso all'apposito Fondo di solidarieta' costituito ai sensi dell'art. 10, comma 52, della legge regionale 14/2016; Richiamata la vigente disciplina in materia di terrorismo, con particolare riferimento alla legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»; Richiamati altresi' l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» e l'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di solidarieta' previste; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 177, di approvazione preliminare del regolamento in argomento; Considerato che il citato comma 53, dell'art. 10 della legge regionale 14/2016 prevede che il regolamento per l'accesso al Fondo di solidarieta' destinato alle vittime di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti sia adottato sentita la commissione consiliare competente; Atteso che con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 1528/GAB del 9 febbraio 2017 il testo del regolamento, approvato in via preliminare con la sopracitata deliberazione, e' stato inviato al consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della commissione consiliare competente; Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente di data 9 marzo di cui alla nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2940/P del 10 marzo 2017, acquisita dall'Ufficio di Gabinetto in data 27 aprile 2017; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 3 maggio 2017, n. 805; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarieta' destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale ed ai loro familiari superstiti ai sensi dell'art. 10, comma 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI