(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»; 
  Visto in particolare l'art. 7 della legge regionale n.  1/2007,  il
quale: 
    - al comma 34, prevede che nell'ambito degli interventi  previsti
dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6  luglio  1970,
n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi»  a  favore
dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra  le  piccole  industrie
della regione), e  successive  modifiche,  dell'art.  1  della  legge
regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire  lo  sviluppo
di attivita'  economiche  nella  regione),  e  successive  modifiche,
dell'art. 6 della  legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10  (Legge
finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59  della  legge
regionale   22   aprile   2002,   n.    12    (Disciplina    organica
dell'artigianato),   e   successive   modifiche,    l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione  delle
relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli
organismi  operanti  agli  obiettivi  di  Basilea2,  in   particolare
mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale; 
    - al comma 35, prevede che con  regolamento  di  esecuzione  sono
stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   di   intervento   relativi
all'utilizzo delle risorse di cui al sopra citato comma 34; 
  Visto, altresi', l'art. 48,  comma  1,  della  legge  regionale  17
luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di  riordino  e  semplificazione  in
materia di attivita' produttive e di risorse agricole  e  forestali),
il quale prevede che l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad
assegnare le risorse  di  cui  all'art.  7,  comma  34,  della  legge
regionale n. 1/2007,  anche  al  Consorzio  regionale  garanzia  fidi
societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata   -   Finanziaria
regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'art. 13, comma  15,
della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2  (Norme  in  materia  di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  recante  nuove  modifiche   al
Regolamento per l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  ai  sensi
dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a  favore  dei
Consorzi  di  garanzia  fidi  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
emanato decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n.  226»
e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2017, n.
1145; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  recante   nuove   modifiche   al
Regolamento per l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  ai  sensi
dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a  favore  dei
Consorzi  di  garanzia  fidi  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio  2007,  n.
226.»  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI