(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m) e i-bis), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. La legge regionale n. 48/1994, in materia di circolazione  fuori
strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per  lo
svolgimento delle gare e  delle  manifestazioni  di  settore  che  e'
opportuno  aggiornare,  anche  alla  luce   del   rilevante   periodo
intercorso dalla sua approvazione. 
  2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il  turismo
sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che  assume
particolare rilevanza nel contesto toscano,  e'  opportuno  prevedere
che per alcuni casi specifici, gia' previsti dalla  legge  regionale,
previa autorizzazione del  comune  interessato  e  previa  assunzione
degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli  organizzatori,
vi possa essere un  ampliamento  delle  aree  in  cui  e'  consentito
svolgere tali manifestazioni; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Gare e manifestazioni di fuori strada. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 48/1994 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1994,  n.
48 (Norme in materia di  circolazione  fuori  strada  dei  veicoli  a
motore), e' sostituito dal seguente: 
  «2. In via eccezionale, il comune puo' autorizzare  lo  svolgimento
di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non  superiore
ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli
6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  48/1994  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione e' concessa previo consenso dei proprietari  e
conduttori dei fondi e, per le aree protette, del  soggetto  gestore,
nonche' previa assunzione degli obblighi di ripristino e  prestazione
delle  garanzie  previste  dall'art.  7,  comma  4,  da   parte   del
richiedente.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 20 giugno 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 13 giugno 2017. 
 
  (Omissis).