(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m) e i-bis), dello statuto; Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 48/1994, in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che e' opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione. 2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, e' opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, gia' previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui e' consentito svolgere tali manifestazioni; Approva la presente legge: Art. 1 Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 48/1994 1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), e' sostituito dal seguente: «2. In via eccezionale, il comune puo' autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2.». 2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 48/1994 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonche' previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall'art. 7, comma 4, da parte del richiedente.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 giugno 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2017. (Omissis).