(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
  n. 13 dell'11 agosto 2017). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 
 
  1. Fermo restando  il  valore  medio  unitario  della  retribuzione
accessoria percepita dal personale del comparto al 29 dicembre  2014,
data di entrata in vigore del comma 6-ter dell'art. 8-ter della legge
regionale 17 agosto 2006,  n.  25  (Disposizioni  sull'autonomia  del
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  in  conformita'  ai  criteri   di
ripartizione,  costituzione,  riduzione  e   dei   limiti   e   delle
corrispondenze previsti al comma 6-octies del  medesimo  art.  8-ter,
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea  legislativa,
e' abrogato l'istituto della vice dirigenza. 
  2. Con successivo atto ricognitivo,  adottato  ai  sensi  dell'art.
8-ter, comma 3, della citata l.r. 25/2006, il fondo di  cui  all'art.
15 del contratto collettivo nzionale del  lavoro  1°  aprile  1999  -
Comparto Regioni Autonomie  locali  -  e'  rideterminato,  a  partire
dall'anno 2018, tenendo conto degli eventuali incrementi  di  risorse
assegnate al medesimo fondo ai sensi del comma 6  del  medesimo  art.
8-ter con  riferimento  all'applicazione  della  legge  regionale  24
novembre  2008,  n.  42  (Norme  urgenti  in  materia  di  personale,
certificazione energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse). 
  3. Per consentire il necessario complessivo riordino di  competenze
e funzioni, il personale alla data del 1° gennaio  2017  destinatario
dell'istituto della vice dirigenza mantiene le deleghe di funzioni  e
le retribuzioni, di posizione e  di  risultato,  corrispondenti  agli
incarichi  conferiti  sino  alla  naturale  scadenza  dei   medesimi,
coincidente con il 31 dicembre 2017, termine entro il quale  verranno
ridefiniti,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni   di   legge   e
contrattuali, gli assetti generali delle posizioni organizzative e di
Alta professionalita' presenti nell'organizzazione consiliare. 
  4. Al fine di  avviare  le  procedure  per  l'individuazione  delle
posizioni organizzative corrispondenti  che,  in  ogni  caso,  devono
concludersi entro il 31 dicembre 2017, il personale a cui  era  stato
conferito tale incarico mantiene,  sino  alla  data  di  assegnazione
della posizione organizzativa o comunque sino al 31 dicembre 2017, il
relativo trattamento economico.