(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 13 dell'11 agosto 2017). IL CONSIGLIO REGIONALE assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 1. Fermo restando il valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dal personale del comparto al 29 dicembre 2014, data di entrata in vigore del comma 6-ter dell'art. 8-ter della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, e in conformita' ai criteri di ripartizione, costituzione, riduzione e dei limiti e delle corrispondenze previsti al comma 6-octies del medesimo art. 8-ter, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea legislativa, e' abrogato l'istituto della vice dirigenza. 2. Con successivo atto ricognitivo, adottato ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, della citata l.r. 25/2006, il fondo di cui all'art. 15 del contratto collettivo nzionale del lavoro 1° aprile 1999 - Comparto Regioni Autonomie locali - e' rideterminato, a partire dall'anno 2018, tenendo conto degli eventuali incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi del comma 6 del medesimo art. 8-ter con riferimento all'applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse). 3. Per consentire il necessario complessivo riordino di competenze e funzioni, il personale alla data del 1° gennaio 2017 destinatario dell'istituto della vice dirigenza mantiene le deleghe di funzioni e le retribuzioni, di posizione e di risultato, corrispondenti agli incarichi conferiti sino alla naturale scadenza dei medesimi, coincidente con il 31 dicembre 2017, termine entro il quale verranno ridefiniti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, gli assetti generali delle posizioni organizzative e di Alta professionalita' presenti nell'organizzazione consiliare. 4. Al fine di avviare le procedure per l'individuazione delle posizioni organizzative corrispondenti che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2017, il personale a cui era stato conferito tale incarico mantiene, sino alla data di assegnazione della posizione organizzativa o comunque sino al 31 dicembre 2017, il relativo trattamento economico.