(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 10, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio  2015,
n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) ai sensi  del  quale  i
Comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000  abitanti,  i   Comuni
turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della  legge  regionale  12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-autonomie  locali
nel Friuli-Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e le Unioni
territoriali intercomunali, per i Comuni che ne  facciano  richiesta,
possono istituire un'imposta di soggiorno  a  carico  di  coloro  che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio; 
  Visto l'art. 13, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n.
26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative); 
  Visto l'art. 10, comma 7 della citata legge regionale  18/2015  che
prevede l'adozione di apposito regolamento regionale, da adottare  su
proposta  dell'Assessore   competente   in   materia   di   attivita'
produttive,  d'intesa  con  l'Assessore  competente  in  materia   di
autonomie locali, al fine di  dettare  la  disciplina  di  attuazione
dell'imposta di soggiorno, anche  con  particolare  riferimento  agli
indirizzi sulla destinazione del gettito; 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali  in  materia
di turismo e  attivita'  produttive),  che  disciplina  le  strutture
ricettive turistiche; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto il  testo  del  «Regolamento  concernente  la  disciplina  di
attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma  7,
della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche   a
disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009   e   26/2014
concernenti gli enti locali)». 
  Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  del  13  ottobre
2017, n. 1980; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  la  disciplina   di
attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma  7,
della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche   a
disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009   e   26/2014
concernenti  gli  enti  locali)»  nel  testo  allegato  al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI