(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - N. 310 del 17 novembre 2017) (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalita' artigiana, nonche' di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attivita' di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attivita' di produzione e vendita del pane. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente, vengono individuate le denominazioni di «pane», «pane fresco», «pane conservato», «prodotto intermedio di panificazione», «panificio», «impresa di panificazione», «forno regionale artigianale», «responsabile dell'attivita' produttiva». 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attivita' agricola.