(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - N. 310 del 17 novembre 2017) 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  al   fine   di   valorizzare   la
professionalita' artigiana, nonche' di promuovere la  modernizzazione
e lo sviluppo dell'attivita'  di  panificazione  e  di  garantire  il
diritto all'informazione del consumatore, disciplina  l'attivita'  di
produzione e vendita del pane. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  alla
normativa comunitaria  e  statale  vigente,  vengono  individuate  le
denominazioni di «pane», «pane fresco», «pane conservato»,  «prodotto
intermedio    di    panificazione»,    «panificio»,    «impresa    di
panificazione»,   «forno   regionale   artigianale»,    «responsabile
dell'attivita' produttiva». 
  3. Le disposizioni della presente legge non si  applicano  al  pane
prodotto  dall'imprenditore  agricolo  nell'esercizio  dell'attivita'
agricola.