(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e in particolare l'art. 4, commi 11 e 12, che prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa. Richiamati: il comma 13 del sopra citato articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al suddetti commi 11 e 12, nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa; i commi 15 e 16 che stabiliscono che per le finalita' di cui al comma 11 e' prevista per il 2017 la spesa di 965.000,00 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, nonche' la spesa di 404.161,10 euro a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si e' provveduto con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017); il comma 17 che stabilisce che per le finalita' di cui al comma 12 e' prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 19/1991, all'iscrizione delle quali si e' provveduto con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017); Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 ottobre 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI