(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50  del
                          6 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione; 
  Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto; 
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
  Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile  2014,  n.
56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni); 
  Visti gli articoli da 58 a 67 della  legge  regionale  23  novembre
2007, n. 62  (Disciplina  dei  referendum  regionali  previsti  dalla
Costituzione e dallo statuto); 
  Visto l'art. 62 della legge  regionale  27  dicembre  2011,  n.  68
(Norme sul sistema delle autonomie locali); 
  Vista  la  richiesta  di  presentazione  della  proposta  di  legge
regionale per la fusione dei Comuni di Laterina e  Pergine  Valdarno,
presentata  dai  rispettivi  sindaci  al  presidente   della   giunta
regionale; 
  Vista la deliberazione 25 luglio 2017,  n.  52,  con  la  quale  il
consiglio regionale  ha  deliberato  lo  svolgimento  del  referendum
consultivo relativo all'istituzione del Comune  di  Laterina  Pergine
Valdarno; 
  Visto il risultato del referendum consultivo  sull'istituzione  del
Comune di Laterina Pergine  Valdarno,  tenutosi  tra  le  popolazioni
interessate alla fusione, in data  29  e  30  ottobre  2017,  con  il
seguente esito: 
  Comune di Laterina: risposte affermative (SI) voti n. 871; risposte
negative (NO) voti n. 657; 
  Comune di Pergine Valdarno: risposte affermative (SI) voti n.  807;
risposte negative (NO) voti n. 788; 
  totale risposte affermative (SI) voti  n.  1.678;  totale  risposte
negative (NO) voto n. 1.445; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pergine Valdarno
e di Laterina si pone  nella  prospettiva  di  un  miglioramento  dei
servizi  erogati  e   della   promozione   di   forme   avanzate   di
collaborazione tra i territori. 
  2. La fusione dei Comuni di  Pergine  Valdarno  e  di  Laterina  si
colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della
semplificazione dei livelli istituzionali. 
  3. I Comuni di  Pergine  Valdarno  e  di  Laterina  presentano  una
realta' socio-economica e territoriale integrata. 
  4. Al fine di pervenire nel 2018 alle  elezioni  degli  organi  del
nuovo Comune di Laterina Pergine Valdarno e'  prevista  l'istituzione
dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e,  a  questo  scopo,  si
dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge. 
  5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella  titolarita'
dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi  e  passivi
dei comuni estinti e si dispone il  trasferimento  del  personale  al
nuovo comune. 
  6.  Per  garantire  la  gestione   dell'ente   e   la   continuita'
amministrativa si prevede che fino alle  elezioni  amministrative  il
nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati  in  via
transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, e'  stabilita
la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune  di
Laterina Pergine Valdarno, si prevede che fino all'entrata in  vigore
dello statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del  consiglio
comunale del nuovo comune si applicano, per  quanto  compatibili,  lo
statuto e il regolamento  di  funzionamento  del  consiglio  comunale
dell'estinto Comune di Pergine Valdarno. 
  7. Si  disciplinano  norme  di  salvaguardia  per  le  obbligazioni
assunte dai Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina. 
  8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1,  commi
da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e in particolare: 
  a)  la  possibilita',  per  i  comuni  che  hanno  dato  avvio   al
procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del
nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti
i  consigli  comunali,  lo  statuto  che  entrera'  in   vigore   con
l'istituzione del nuovo comune  e  che  rimarra'  vigente  fino  alle
modifiche dello  stesso  da  parte  degli  organi  del  nuovo  comune
istituito; 
  b) la costituzione di  un  comitato  consultivo,  che  coadiuva  il
commissario  nominato  per  la  gestione  del   nuovo   comune   fino
all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci  in  carica  alla
data di estinzione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina; 
  c) la previsione, nello statuto del nuovo comune,  di  disposizioni
volte  ad  assicurare  adeguate  forme   di   partecipazione   e   di
decentramento dei servizi. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno 
 
  1. E' istituito, dalla data del  1°  gennaio  2018,  il  Comune  di
Laterina Pergine Valdarno, mediante fusione  dei  Comuni  di  Pergine
Valdarno e di Laterina, in Provincia di Arezzo. 
  2. Il  territorio  del  Comune  di  Laterina  Pergine  Valdarno  e'
costituito dai territori gia' appartenenti  agli  estinti  Comuni  di
Pergine Valdarno e di Laterina,  come  risultante  dalla  cartografia
allegata alla presente legge (allegato A). 
  3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 
  4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di  revisione  contabile
dei comuni  decadono.  Fino  alla  nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del Comune di Laterina Pergine Valdarno  le  funzioni  sono
svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in  carica
nel Comune di Pergine Valdarno alla data dell'estinzione.