(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e finalita' del Parco 1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituito con la presente legge il «Parco naturale regionale del Vulture». 2. L'area del Parco naturale regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, cosi' come ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro e' inclusa la ZSC/ZPS «Monte Vulture» avente codice IT9210210 e il SIC/ZPS «Lago del Rendina» avente codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC «Grotticelle di Monticchio» avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva statale «Grotticelle» in Comune di Rionero in Vulture istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla decreto della giunta regionale n. 2665/2001. I singoli consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al presidente della comunita' del Parco ed al presidente della giunta regionale, stabiliscono l'inserimento nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio. 4. L'area del Parco naturale regionale del Vulture e' suddivisa nei seguenti livelli di tutela: a) livello di tutela 1 territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat delle aree ZPS/ZSC rientranti nel perimetro del Parco; b) livello di tutela 2 territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3; c) livello di tutela 3 territori di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposti gli ambiti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi di cui alla legge regionale n. 23/1999, individuati nei regolamenti urbanistici vigenti. Nel caso di comuni sprovvisti di RU, l'ambito di applicazione e livello di tutela 3 coincide con le zone omogenee A, B, C, D, F di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, cosi' come individuati dai piani regolatori generali dei piani di fabbricazione vigenti in tali comuni. Tale perimetro si rendera' conforme alle eventuali variazioni di perimetrazione dei RU. 5. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta «Regione Basilicata - Parco naturale regionale del Vulture» e relativi loghi. 6. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del Parco naturale regionale del Vulture ha le seguenti specifiche finalita': a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonche' valorizzare le caratteristiche geologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco con particolare riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica ed idrogeologica costituita dai laghi vulcanici di Monticchio e del Monte Vulture; b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alla farfalla Acanthobrahmaea europaea, e alle specie di allegato della direttiva habitat (92/43/CE) e della direttiva uccelli (2009/147/CE), nonche' alla faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 m per il fenomeno di inversione termica, ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non piu' presenti o in via di estinzione; c) attuare le M.T.C. (Misure di tutela e conservazione) previste dalla normativa europea (direttiva habitat e direttiva uccelli) e dal decreto ministeriale 16 settembre 2013 nelle aree ZSC/ZPS ricadenti nel perimetro del Parco naturale regionale di Vulture; d) organizzare il territorio per la fruizione per un'utenza ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali; e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti con la attivazione di raccolta differenziata e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il P.I.E.A.R. (legge regionale n. 8/2012) e razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonche' promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attivita' ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica; f) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto a fenomeni di dissesto idrogeologico e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale cosi' come previsto dalla legge regionale n. 42/1998 «Norme in materia forestale»; g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco; h) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di Federico II e alle tradizioni delle popolazioni Arbereshe; i) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica; j) individuare forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione; k) promuovere attivita' culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono; l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attivita' produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale; m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura; n) contribuire all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.