(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  46
                        del 21 novembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Istituzione e finalita' del Parco 
 
  1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale  28  giugno
1994, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituito
con la presente legge il «Parco naturale regionale del Vulture». 
  2. L'area del Parco naturale regionale  del  Vulture,  comprende  i
territori dei Comuni di Atella,  Barile,  Ginestra,  Melfi,  Rapolla,
Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, cosi' come
ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante  il
perimetro del Parco. In tale perimetro e' inclusa la  ZSC/ZPS  «Monte
Vulture» avente codice IT9210210 e  il  SIC/ZPS  «Lago  del  Rendina»
avente codice IT9210201 mentre  esclude  le  porzioni  di  territorio
sulle quali ricade la ZSC «Grotticelle di Monticchio»  avente  codice
IT9210140, in quanto comprende la Riserva  statale  «Grotticelle»  in
Comune di Rionero in Vulture istituita con  decreto  ministeriale  11
settembre 1971 non perimetrabile nel Parco  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n.
394/1991 le aree non comprese nel perimetro  di  cui  al  comma  2  e
ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario  del  Vulture
di cui alla decreto della giunta regionale n.  2665/2001.  I  singoli
consigli  comunali,  con  propria  deliberazione  da  comunicare   al
presidente della comunita' del Parco ed al  presidente  della  giunta
regionale, stabiliscono l'inserimento nel perimetro del Parco di  cui
al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio. 
  4. L'area del Parco naturale regionale del Vulture e' suddivisa nei
seguenti livelli di tutela: 
    a)  livello  di  tutela  1   territori   di   elevato   interesse
naturalistico e paesaggistico con inesistente  o  limitato  grado  di
antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat
delle aree ZPS/ZSC rientranti nel perimetro del Parco; 
    b)  livello  di  tutela  2  territori  di   rilevante   interesse
naturalistico,  paesaggistico  e  culturale  con  limitato  grado  di
antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte le aree che
non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3; 
    c)  livello  di  tutela   3   territori   di   rilevante   valore
paesaggistico,   storico   e   culturale   con   elevato   grado   di
antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposti gli  ambiti
urbani, periurbani  ed  extraurbani  produttivi  di  cui  alla  legge
regionale  n.  23/1999,  individuati  nei   regolamenti   urbanistici
vigenti.  Nel  caso  di  comuni  sprovvisti  di   RU,   l'ambito   di
applicazione e livello di tutela 3 coincide con le zone  omogenee  A,
B, C, D, F di cui al decreto ministeriale n.  1444/1968,  cosi'  come
individuati dai piani regolatori generali dei piani di  fabbricazione
vigenti in tali comuni. Tale  perimetro  si  rendera'  conforme  alle
eventuali variazioni di perimetrazione dei RU. 
  5. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici,  da
collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti  la
scritta «Regione Basilicata - Parco naturale regionale del Vulture» e
relativi loghi. 
  6. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della  legge
regionale 28 giugno 1994, n. 28,  l'istituzione  del  Parco  naturale
regionale del Vulture ha le seguenti specifiche finalita': 
    a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonche'
valorizzare   le    caratteristiche    geologiche,    paesaggistiche,
storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco  con
particolare riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica  ed
idrogeologica costituita dai laghi  vulcanici  di  Monticchio  e  del
Monte Vulture; 
    b) proteggere le specie animali e  vegetali  autoctone  nell'area
naturale, con particolare riferimento alla  farfalla  Acanthobrahmaea
europaea,  e  alle  specie  di  allegato  della   direttiva   habitat
(92/43/CE) e della  direttiva  uccelli  (2009/147/CE),  nonche'  alla
faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 m per  il  fenomeno
di  inversione  termica,  ricostruendo  e  proteggendo  gli   habitat
maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non piu'  presenti
o in via di estinzione; 
    c) attuare le M.T.C. (Misure di tutela e conservazione)  previste
dalla normativa europea (direttiva habitat e direttiva uccelli) e dal
decreto ministeriale 16 settembre 2013 nelle aree  ZSC/ZPS  ricadenti
nel perimetro del Parco naturale regionale di Vulture; 
    d) organizzare il  territorio  per  la  fruizione  per  un'utenza
ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini culturali,  scientifici,
didattici, turistici e  ricreativi,  promuovendo  iniziative  atte  a
suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali; 
    e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della
produzione di rifiuti con la attivazione di raccolta differenziata  e
l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con
il P.I.E.A.R. (legge regionale  n.  8/2012)  e  razionalizzare  l'uso
delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo,
sottosuolo,  acqua,   patrimonio   agro-silvo-pastorale,   paesaggio)
nonche' promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area,
attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di  esso
delle attivita' ecocompatibili con particolare riferimento  a  quelle
eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali,
enogastronomiche e di agricoltura biologica; 
    f) sviluppare azioni volte ad  attuare  una  efficace  azione  di
manutenzione del territorio, di  contrasto  a  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico e di recupero delle  aree  degradate  anche  attraverso
interventi  di   sistemazioni   idraulico-forestali,   con   tecniche
eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di  assestamento
forestale cosi' come previsto dalla legge regionale n. 42/1998 «Norme
in materia forestale»; 
    g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel
rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio  naturalistico
ed ambientale del parco; 
    h) salvaguardare  e  valorizzare  le  tradizioni  e  gli  aspetti
antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti
storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di  Federico
II e alle tradizioni delle popolazioni Arbereshe; 
    i) salvaguardare e valorizzare  i  centri  storici  ed  i  nuclei
rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile),  anche  attraverso
il  recupero  della  cultura  della  manutenzione  e   dei   mestieri
tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica; 
    j) individuare forme di agevolazione a  favore  dei  proprietari,
dei conduttori e dei cittadini residenti nel  territorio  del  Parco,
attraverso   l'utilizzo   delle   risorse   naturali,    in    favore
dell'occupazione; 
    k) promuovere attivita' culturali  per  il  tempo  libero,  nella
salvaguardia degli ambienti lacustri  e  boschivi  e  nella  garanzia
della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono; 
    l)  agevolare,  anche  in  forma  di  cooperativa,  le  attivita'
produttive compatibili, con particolare riferimento  alla  produzione
artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale; 
    m) promuovere e gestire servizi  turistici,  culturali,  sociali,
sportivi collegati alla fruizione ambientale ed  alla  valorizzazione
del rapporto uomo-natura; 
    n)  contribuire  all'armonico  sviluppo   economico   dell'intero
territorio.