(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          18 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed i), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.  171  (Attuazione
della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 4  febbraio  2008,  n.  3  (Istituzione  e
organizzazione  dell'Istituto  per  lo  studio   e   la   prevenzione
oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo  studio  e
la prevenzione oncologica «CSPO»); 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 16 novembre 2017; 
  Visto il parere istituzionale favorevole, con  osservazioni,  della
Prima commissione consiliare espresso nella seduta  del  15  novembre
2017; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge regionale n. 84/2015 ha previsto che il  processo  di
riordino, avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28  (Legge
regionale 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni urgenti per il  riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale) abrogata dalla stessa legge regionale  n.  84/2015,  debba
coinvolgere tutti gli enti del servizio sanitario regionale; 
    2. La Giunta regionale ha presentato al  Consiglio  regionale  la
proposta di legge sulla riorganizzazione delle funzioni  di  supporto
tecnico scientifico e di governo clinico prevista dall'art. 92  della
legge regionale n. 84/2015, che e' divenuta legge regionale 25 luglio
2017, n. 36 (Disposizioni in merito al  nuovo  assetto  organizzativo
delle  funzioni  di  governo  clinico  regionale,  della  Commissione
regionale di bioetica e dei comitati etici della  Toscana.  Modifiche
alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 51/2009); 
    3. E'  necessario,  in  coerenza  e  a  completamento  di  quanto
previsto all'art. 92, comma 3, della legge regionale n. 84/2005,  che
il processo di razionalizzazione riguardi  anche  l'Istituto  per  lo
studio e la prevenzione oncologica (ISPO),  istituito  con  la  legge
regionale n. 3/2008, e  l'organismo  di  governo  clinico  denominato
Istituto toscano  tumori  (ITT),  previsto  dall'art.  43,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 40/2005; 
    4. E' opportuno, pertanto, in  ottica  di  razionalizzazione  del
sistema degli organismi di governo  clinico  ed  in  continuita'  con
quanto prevede il vigente art. 1 bis della legge regionale n. 3/2008,
che attribuisce all'ISPO il compito di assicurare all'ITT il supporto
amministrativo e all'ITT quello di  assicurare  il  supporto  tecnico
scientifico all'ISPO, procedere al superamento dell'ITT,  attribuendo
le funzioni svolte da quest'ultimo direttamente all'ISPO; 
    5.   E'   altresi'   opportuno,   per   sottolineare   l'avvenuto
assorbimento  delle  funzioni  dell'ITT  da  parte   dell'ISPO,   che
quest'ultimo cambi denominazione ed assuma quella di Istituto per  lo
studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); 
    6.   Una   delle   innovazioni   piu'   significative    riguarda
l'introduzione di uno specifico documento di indirizzo pluriennale in
ambito oncologico che definisce, coerentemente  con  quanto  previsto
dal piano sanitario e sociale integrato regionale, le priorita' ed  i
livelli di attuazione delle linee strategiche in ambito oncologico; 
    7.    Si    introduce,    inoltre,    una    nuova     disciplina
dell'organizzazione della rete oncologica  toscana,  che  prevede  la
costituzione di uno specifico organismo di coordinamento della rete; 
    8.  necessario  dettare  alcune  disposizioni   transitorie   per
disciplinare il passaggio all'ISPRO dei beni e del personale  che  le
aziende sanitarie hanno messo a  disposizione  dell'ITT,  prevedendo,
inoltre, il subentro dell'ISPRO in tutti i rapporti giuridici  attivi
e passivi in essere; 
    9. Ritenuto di recepire  le  osservazioni  contenute  nel  parere
istituzionale espresso dalla Prima commissione consiliare; 
    10. Ravvisata la necessita' di assicurare l'operativita' di ISPRO
a far data dal 1° gennaio 2018, e' necessario disporre  l'entrata  in
vigore della  presente  legge  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                     Unificazione di ISPO ed ITT 
 
  1. L'Istituto per lo studio e  la  prevenzione  oncologica  (ISPO),
gia' istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008,  n.  3
(Istituzione e  organizzazione  dell'Istituto  per  lo  studio  e  la
prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del  Centro  per
lo  studio  e  la   prevenzione   oncologica   «CSPO»),   a   seguito
dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori  (ITT),
operata con la presente legge, assume la  denominazione  di  Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).