(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed i), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 novembre 2017; Visto il parere istituzionale favorevole, con osservazioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 novembre 2017; Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 84/2015 ha previsto che il processo di riordino, avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) abrogata dalla stessa legge regionale n. 84/2015, debba coinvolgere tutti gli enti del servizio sanitario regionale; 2. La Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la proposta di legge sulla riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico scientifico e di governo clinico prevista dall'art. 92 della legge regionale n. 84/2015, che e' divenuta legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 51/2009); 3. E' necessario, in coerenza e a completamento di quanto previsto all'art. 92, comma 3, della legge regionale n. 84/2005, che il processo di razionalizzazione riguardi anche l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), istituito con la legge regionale n. 3/2008, e l'organismo di governo clinico denominato Istituto toscano tumori (ITT), previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 40/2005; 4. E' opportuno, pertanto, in ottica di razionalizzazione del sistema degli organismi di governo clinico ed in continuita' con quanto prevede il vigente art. 1 bis della legge regionale n. 3/2008, che attribuisce all'ISPO il compito di assicurare all'ITT il supporto amministrativo e all'ITT quello di assicurare il supporto tecnico scientifico all'ISPO, procedere al superamento dell'ITT, attribuendo le funzioni svolte da quest'ultimo direttamente all'ISPO; 5. E' altresi' opportuno, per sottolineare l'avvenuto assorbimento delle funzioni dell'ITT da parte dell'ISPO, che quest'ultimo cambi denominazione ed assuma quella di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); 6. Una delle innovazioni piu' significative riguarda l'introduzione di uno specifico documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico che definisce, coerentemente con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale, le priorita' ed i livelli di attuazione delle linee strategiche in ambito oncologico; 7. Si introduce, inoltre, una nuova disciplina dell'organizzazione della rete oncologica toscana, che prevede la costituzione di uno specifico organismo di coordinamento della rete; 8. necessario dettare alcune disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio all'ISPRO dei beni e del personale che le aziende sanitarie hanno messo a disposizione dell'ITT, prevedendo, inoltre, il subentro dell'ISPRO in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere; 9. Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel parere istituzionale espresso dalla Prima commissione consiliare; 10. Ravvisata la necessita' di assicurare l'operativita' di ISPRO a far data dal 1° gennaio 2018, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Unificazione di ISPO ed ITT 1. L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), gia' istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»), a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), operata con la presente legge, assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).