(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell'art. 9, comma 3 dello statuto regionale e dell'art. 9, comma 2 della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone il valore che esso riveste per la cultura e per lo sviluppo economico regionale. 2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali non piu' utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, nonche' i siti estrattivi dismessi. 3. Ai fini della presente legge, per turismo industriale si intende l'insieme di attivita' volte alla conoscenza e alla scoperta dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, dei processi e delle persone che identificano lo stile di vita e di produzione di uno specifico territorio. Con tale termine si intendono altresi' le azioni che hanno lo scopo di promuovere iniziative per la visita delle Regioni che accolgono impianti di produzione, musei ed archivi aziendali, villaggi e citta' operaie, distretti aziendali. 4. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresi' i beni immobili e mobili di cui all'art. 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.