(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
               Basilicata n. 47 del 30 novembre 2017)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha Approvato 
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                               Promulga 
 
   la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell'art. 9, comma  3  dello
statuto  regionale  e  dell'art.  9,  comma  2  della   Costituzione,
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002,  n.  137),  promuove  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del
patrimonio  di   archeologia   industriale   presente   sul   proprio
territorio, riconoscendone il valore che esso riveste per la  cultura
e per lo sviluppo economico regionale. 
   2. Ai fini della presente legge,  per  patrimonio  di  archeologia
industriale si intende il complesso dei beni immateriali e  materiali
non piu' utilizzati per il  processo  produttivo,  che  costituiscono
testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti
sul  territorio  regionale,  quali:  i  complessi   industriali,   le
fabbriche e le relative strutture di servizio  e  di  pertinenza,  le
macchine  e  le  attrezzature,  i  prodotti  originali  dei  processi
industriali, gli archivi, le raccolte librarie  e  documentarie,  ivi
comprese  quelle  relative  a  disegni,  fotografie  e  filmati,   le
collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria,  nonche'  i
siti estrattivi dismessi. 
   3. Ai fini  della  presente  legge,  per  turismo  industriale  si
intende l'insieme di attivita' volte alla conoscenza e alla  scoperta
dei luoghi, dei manufatti, delle  strutture,  dei  processi  e  delle
persone che identificano lo stile di vita  e  di  produzione  di  uno
specifico territorio. Con  tale  termine  si  intendono  altresi'  le
azioni che hanno lo scopo di  promuovere  iniziative  per  la  visita
delle Regioni che accolgono impianti di produzione, musei ed  archivi
aziendali, villaggi e citta' operaie, distretti aziendali. 
   4.  Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge   riguardano
altresi' i beni immobili e  mobili  di  cui  all'art.  10,  comma  3,
lettera d) e comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 42/2004,
nonche' altri beni assoggettati alla disciplina di  cui  al  medesimo
decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.