(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12  del
                           30 marzo 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                emana 
 
  il seguente regolamento: 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuale) e in particolare l'art. 9; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R  (Regolamento  di  attuazione
dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73  «Norme  in
materia di sostegno alla innovazione  delle  attivita'  professionali
intellettuali». Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per
i giovani professionisti); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
18 gennaio 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 29 gennaio 2018; 
  Visto il parere  della  seconda  commissione  consiliare,  espresso
nella seduta del 13 febbraio 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018,  n.
157; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il Consiglio regionale con mozione n. 777 del 26  aprile  2017
ha impegnato la Giunta a modificare la disposizione  del  regolamento
relativa ai soggetti beneficiari della garanzia del  fondo  regionale
di rotazione per le professioni, per consentire l'accesso ai benefici
a  tutti  coloro  che  svolgono  attivita'  professionali   di   tipo
intellettuale, senza distinzioni; 
    2. e' inoltre opportuno aumentare l'importo dei prestiti relativi
alle spese di impianto di nuovi studi professionali; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 1  del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio  2009,  n.
23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale  30
dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno  alla  innovazione
delle attivita' professionali intellettuali». Fondo di rotazione  per
la  prestazione  di  garanzie  per  i  giovani   professionisti)   e'
sostituita dalla seguente: 
    «b)   professionisti   prestatori   d'opera   intellettuale   che
esercitano professioni non ordinistiche.».