(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 9 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228; Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); Considerato quanto segue: 1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 3 5/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, e' necessario ridefiinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attivita' il cui compimento e' condizionato dalla defiinizione della nuova disciplina de- rivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale; 2. E' necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patri-monio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l'approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara; 3. E' necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015, in relazione all'esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonche' per completare lo svolgimento delle attivita' di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto; Approva la presente legge Art. 1 Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3 5/2015 1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: «entro il 31 ottobre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».