(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 16 del 9 maggio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016,  n.
228; 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla l.r.  104/1995,  l.r.  65/1997,  l.r.
78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  A  seguito  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  20
settembre  2016,  n.  228,   che   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 3 5/2015, per la
parte in cui qualifica la  natura  giuridica  di  beni  estimati,  e'
necessario ridefiinire alcuni termini previsti per lo svolgimento  di
attivita' il cui compimento e' condizionato dalla defiinizione  della
nuova disciplina de-  rivante  dal  recepimento  della  sopra  citata
sentenza della Corte costituzionale; 
  2. E' necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la
ricognizione dei beni appartenenti al patri-monio  indisponibile  dei
Comuni di Massa e  Carrara,  la  stipula  della  convenzione  per  il
prolungamento   delle   concessioni   nel   periodo   transitorio   e
l'approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara; 
  3. E' necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione  del
piano regionale cave  (PRC)  previsto  dall'articolo  57  della  l.r.
35/2015, in relazione all'esigenza di adeguamento alla sentenza della
Corte costituzionale 228/2016, nonche' per completare lo  svolgimento
delle attivita' di partecipazione richieste dal  Consiglio  regionale
in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai  sensi
dall'articolo 48 dello Statuto; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                    Agri marmiferi di proprieta' 
                   dei Comuni di Massa e Carrara. 
            Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3 5/2015 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015,
n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995,
l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014),  le  parole:
«entro il 31 ottobre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2018».