(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  28
                        dell'11 luglio 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, lettere 1) e n), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. In sede di verifica di legittimita' costituzionale  della  legge
regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione
delle risorse ittiche e  regolamentazione  della  pesca  nelle  acque
interne. Modifiche alla legge regionale n. 7/2005), la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha sollevato un  dubbio  di  legittimita'  con
riferimento all'art. 2, comma 1, della suddetta legge, nella parte in
cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della  legge
delle acque interne presenti nelle aree protette.  Al  fine  di  dare
seguito all'impegno assunto di modificare la legge, si interviene per
chiarire che le norme regionali che regolano l'esercizio della  pesca
nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti  nei
parchi  nazionali,  nelle  riserve  naturali  statali  e  nelle  aree
protette regionali. Conseguentemente,  si  modifica  anche  la  norma
relativa alla vigilanza per  eliminare  il  riferimento  agli  agenti
dipendenti di parchi nazionali e regionali. 
  2. E' necessario modificare la norma  che  prevede  i  divieti  per
l'installazione delle reti  da  pesca  e  delle  reti  da  posta.  In
particolare, e' necessario  reintrodurre  i  divieti  d'installazione
delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto  del
presidente  della  giunta  regionale  7   febbraio   2018,   n.   6/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7
(Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca  nelle
acque interne)  che  per  mero  errore  materiale,  non  erano  stati
riportati nella legge regionale n. 59/2017. Inoltre, a seguito di una
piu' approfondita valutazione tecnica per le reti da  pesca,  risulta
opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto,  al  fine  di
non limitare eccessivamente le  attivita'  di  pesca,  anche  laddove
questo non rispondesse ad obiettivi di tutela della fauna ittica. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Acque interne. Modifiche all'art. 2 
                   della legge regionale n. 7/2005 
 
  1. Alla fine del comma  1  dell'art.  2  della  legge  regionale  3
gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione
della pesca nelle acque interne)  sono  inserite  le  parole:  «,  ad
esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette  di'  cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
e nel sistema regionale delle aree  naturali  protette  di  cui  alla
legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico-ambientale  regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla  legge  regionale  n.
65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge  regionale  n.
10/2010).».