(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 18 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Vista la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalita' e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa»; Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Considerato quanto segue: 1. Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell'antichita' hanno storicamente collegato luoghi e comunita' per una finalita' comune. Dal Camino di Santiago di Compostela fino alla via Francigena, si e' operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l'esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell'antichita' con finalita' devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalita' di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della mobilita' dolce; 2. Il piano di indirizzo territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilita' dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilita' (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso; 3. L'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 21/2010 prevede in capo alla Regione l'assunzione di specifici interventi per la valorizzazione «del patrimonio culturale della Toscana, nonche' di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalita' corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneita', dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali via Francigena, vie Romee, via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale»; 4. La Regione Toscana da anni si e' attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l'accessibilita' e la migliore fruizione del percorso, nonche' per sostenere le iniziative di ospitalita' e di ristoro ad esso necessarie; 5. Da tempo e' vivo l'interesse per la valorizzazione di percorsi quali ad esempio quelli che si riconducono all'itinerario individuato come «I cammini di Francesco», congiungente i luoghi della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme alle altre regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale, anche in ragione della dimensione spirituale o religiosa che spesso i cammini rivestono per chi li percorre; 6. Si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare e promuoverne la fruizione turistica, ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso risultano gia' in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell'offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilita' ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana; 7. Congiuntamente all'individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l'intera platea dei cammini, cosi' come complessivamente definiti in legge, la previsione della loro promozione mediante Toscana promozione turistica; 8. Al fine di informare il Consiglio regionale sull'attuazione della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento alla mobilita' dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti, da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalita' dell'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale. 2. Ai fini della presente legge per cammini si intendono: a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalita' e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa»; b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in accordo con le regioni interessate; c) i cammini per i quali e' in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera a); d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno tre comuni. 3. I cammini di cui al comma 2, lettera d): a) rientrano nell'attivita' escursionistica di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); b) sono suddivisi in tappe di almeno quindici chilometri l'una; c) sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998 per le parti collocate in area extra urbana. 4. I cammini di cui al comma 2, lettera d), devono garantire l'accessibilita' agli utenti in sicurezza. L'accessibilita' comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilita' afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando cio' risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 5. I cammini di cui al comma 2, lettera d), sono identificati da un logo, definito con il regolamento di cui all'art. 5. 6. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione puo' aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa con le modalita' di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale), nonche' individuare le associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini di cui al comma 2, attraverso l'istituzione di un elenco. Le modalita' di iscrizione e cancellazione all'elenco sono definite con il regolamento di cui all'art. 5.