(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30  del
                           18 luglio 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Vista la  risoluzione  del  Comitato  dei  ministri  del  Consiglio
d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del
regolamento  disciplinante  le  modalita'  e  le  condizioni  per  il
riconoscimento della  certificazione  di  «Itinerario  culturale  del
Consiglio d'Europa»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica
della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 20 marzo  1998,  n.  17:  Rete  escursionistica
della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); 
  Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1  dello
Statuto. Norme in materia di componenti degli  organi  amministrativi
delle societa' a partecipazione regionale); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali),  in
particolare l'art. 2, comma 2, lettera a); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET».  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso  il  riconoscimento
dei  cammini  quali  itinerari  culturali   di   interesse   europeo,
recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle
vie di comunicazione che nell'antichita' hanno storicamente collegato
luoghi e comunita' per una finalita' comune. Dal Camino  di  Santiago
di Compostela fino alla via Francigena, si  e'  operato  un  processo
congiunto  fra  istituzioni  pubbliche  e  private  per   valorizzare
l'esperienza dei cammini che i pellegrini  compivano  nell'antichita'
con  finalita'  devozionali,  e  che  oggi  costituiscono  una  nuova
modalita' di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con  le  sue
ricchezze architettoniche e  culturali  secondo  il  principio  della
mobilita' dolce; 
    2. Il piano di indirizzo territoriale della Toscana, lo strumento
di indirizzo delle politiche di gestione  e  sviluppo  della  risorsa
territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilita'  dolce
la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilita' (o
infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso; 
    3. L'art. 2, comma  2,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.
21/2010 prevede  in  capo  alla  Regione  l'assunzione  di  specifici
interventi per la  valorizzazione  «del  patrimonio  culturale  della
Toscana, nonche' di quello immateriale, conservato negli  istituti  e
luoghi della cultura  e  diffuso  sul  territorio,  in  forme  e  con
modalita' corrispondenti ai bisogni di  conoscenza  ed  ai  linguaggi
della contemporaneita', dei giovani, della scuola,  anche  attraverso
la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di
interesse  europeo  quali  via  Francigena,  vie   Romee,   via   dei
Cavalleggeri, percorsi storici, culturali  e  di  valorizzazione  del
paesaggio, e la rievocazione  degli  eventi  rilevanti  della  storia
regionale»; 
    4. La Regione Toscana da anni si  e'  attivata  nella  promozione
della via Francigena quale strumento di nuova  attrazione  turistica,
operando  di  concerto  coi  territori  interessati   per   garantire
l'accessibilita' e la migliore fruizione del  percorso,  nonche'  per
sostenere  le  iniziative  di  ospitalita'  e  di  ristoro  ad   esso
necessarie; 
    5. Da tempo e' vivo l'interesse per la valorizzazione di percorsi
quali ad esempio quelli che si riconducono all'itinerario individuato
come «I cammini di Francesco», congiungente i  luoghi  della  vita  e
dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme  alle  altre
regioni territorialmente e  storicamente  coinvolte  (Emilia-Romagna,
Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per  la  loro
valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni  private  che
per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e
nazionale, anche in ragione della dimensione spirituale  o  religiosa
che spesso i cammini rivestono per chi li percorre; 
    6. Si  ritiene  pertanto  opportuno  introdurre  nella  normativa
regionale una disciplina  del  riconoscimento,  ai  fini  della  loro
valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche  capace  di
individuare e promuoverne la fruizione turistica,  ulteriori  cammini
rispetto a quelli  per  cui  si  stanno  realizzando  i  processi  di
riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse  del
Consiglio d'Europa o che di esso risultano gia'  in  possesso,  nella
convinzione che un ampliamento  dell'offerta  di  queste  particolari
esperienze possa  costruire,  nella  sostenibilita'  ambientale,  una
nuova attrattiva turistica per la Toscana; 
    7. Congiuntamente all'individuazione  delle  condizioni  e  delle
procedure per il riconoscimento  dei  cammini  cosiddetti  locali  di
interesse regionale, si ritiene necessario  introdurre  per  l'intera
platea dei cammini, cosi' come complessivamente definiti in legge, la
previsione  della  loro  promozione   mediante   Toscana   promozione
turistica; 
    8. Al fine di informare il  Consiglio  regionale  sull'attuazione
della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo  anno  dalla  sua
entrata  in  vigore,  la  predisposizione  da  parte   della   Giunta
regionale, con  cadenza  annuale,  di  un  rapporto  di  monitoraggio
sull'attuazione della legge  da  presentare  al  Consiglio  regionale
entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo  tecnico
regionale  di  coordinamento  alla  mobilita'  dolce,   appositamente
integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale
riconosciuti, da rappresentanti delle associazioni  finalizzate  alla
promozione e valorizzazione di itinerari culturali  riconosciuti  dal
Consiglio d'Europa alle quali abbia eventualmente aderito la  Regione
in forza della presente legge e da un rappresentante designato  dalle
associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  Regione  Toscana  interviene  nella  promozione   e   nella
valorizzazione  dei  cammini  presenti  nel  proprio  territorio   in
attuazione delle finalita' dell'art. 4, comma 1,  lettera  m),  dello
Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale. 
  2. Ai fini della presente legge per cammini si intendono: 
    a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di  Europa,
in ultimo in attuazione della risoluzione del Comitato  dei  ministri
del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di
revisione del regolamento disciplinante le modalita' e le  condizioni
per il riconoscimento della certificazione di  «Itinerario  culturale
del Consiglio d'Europa»; 
    b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo in  accordo  con  le  regioni
interessate; 
    c) i cammini per i quali  e'  in  corso  la  valutazione  per  il
riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera a); 
    d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali  di
interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro  accomunati
da  significativi  e  documentati  fatti  storici  o  da   tradizioni
storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno
tre comuni. 
  3. I cammini di cui al comma 2, lettera d): 
    a) rientrano nell'attivita' escursionistica  di  cui  all'art.  2
della legge regionale 20 marzo  1998,  n.  17  (Rete  escursionistica
della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); 
    b) sono suddivisi in tappe di almeno quindici chilometri l'una; 
    c) sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale
di cui all'art. 4 della legge  regionale  n.  17/1998  per  le  parti
collocate in area extra urbana. 
  4. I cammini di cui  al  comma  2,  lettera  d),  devono  garantire
l'accessibilita' agli utenti in sicurezza. L'accessibilita'  comporta
l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione  della  viabilita'
afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il  superamento
delle barriere architettoniche per gli utenti  con  problematiche  di
deambulazione,  quando  cio'  risulta   tecnicamente   fattibile   ed
economicamente sostenibile. 
  5. I cammini di cui al comma 2, lettera d), sono identificati da un
logo, definito con il regolamento di cui all'art. 5. 
  6. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge,
la Regione puo' aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e
valorizzazione di  itinerari  culturali  riconosciuti  dal  Consiglio
d'Europa con le modalita' di cui all'art. 4 della legge regionale  28
aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della  partecipazione  regionale  a
societa', associazioni,  fondazioni  e  altri  organismi  di  diritto
privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1  dello  Statuto.  Norme  in
materia di componenti degli organi amministrativi  delle  societa'  a
partecipazione  regionale),  nonche'  individuare   le   associazioni
finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini  di  cui  al
comma 2, attraverso l'istituzione  di  un  elenco.  Le  modalita'  di
iscrizione  e  cancellazione  all'elenco   sono   definite   con   il
regolamento di cui all'art. 5.