(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31  del
                           23 luglio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio) ed, in particolare, gli articoli  113  e  114
nonche' 230; 
  Visto l'accordo di copianificazione, sottoscritto tra il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e  la  Regione
Toscana in data 11 aprile 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale  «PIT»  con
valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai  sensi  dell'art.  19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per  il  Governo
del territorio») pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana, in data 20 maggio 2015; 
  Visto, in particolare, l'allegato 5 della disciplina del  piano  di
indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, denominato
«Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane»; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In data 22 giugno 2018 e' stato sottoscritto dal Ministero dei
beni e attivita' culturali e del turismo e dalla regione un  atto  di
condivisione con cui si approva la  posticipazione  di  un  anno  del
termine   di   applicazione   della   norma   transitoria    prevista
dall'allegato 5, comma 10, del piano di  indirizzo  territoriale  con
valenza  di  piano  paesaggistico  regionale   (Schede   dei   bacini
estrattivi delle Alpi Apuane). 
    2. E' necessario inserire una disposizione transitoria nella l.r.
n. 65/2014 che, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del  turismo  e  Regione,  stabilisca  il
termine entro il quale sono approvati i piani  attuativi  dei  bacini
estrattivi delle Alpi Apuane. 
    3. E' necessario,  altresi',  in  attuazione  degli  accordi  tra
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
Regione, chiarire che sino all'approvazione dei piani  attuativi  dei
bacini estrattivi delle Alpi  Apuane  e,  comunque,  sino  alla  data
stabilita dalla legge  regionale  per  l'approvazione  degli  stessi,
trovano   applicazione   le   disposizioni   transitorie    stabilite
dall'allegato 5, comma 10 della disciplina  del  piano  di  indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale. 
    4. E' necessario colmare una lacuna normativa  riscontrata  nella
disciplina transitoria di cui all'art. 230  della  l.r.  65/2014  che
detta disposizioni per i comuni che hanno avviato il procedimento  di
valutazione ambientale strategica (VAS) del  regolamento  urbanistico
alla data del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della  l.r.
65/2014, ma non hanno successivamente completato il  procedimento  di
adozione o di approvazione del regolamento urbanistico. 
    5. E' necessario applicare alle fattispecie indicate al  punto  4
del presente preambolo  le  limitazioni  all'attivita'  edilizia,  in
analogia a  quanto  previsto  per  le  altre  casistiche  del  regime
transitorio dalla l.r. 65/2014. 
    6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Coordinamento con l'articolo 239-bis della l.r. 65/2014. 
              Modifiche all'art. 113 della l.r. 65/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 113 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 (Norme per il  Governo  del  territorio),  prima  delle  parole
«All'interno dei» sono inserite le seguenti: «Fermo  restando  quanto
stabilito dall'art. 239-bis,».