(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale); Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali nn. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»); Considerato quanto segue: 1. al fine di assicurare e garantire l'uniformita' di applicazione dell'imposizione fiscale su tutto il territorio regionale, e' opportuna l'eliminazione dell'intervento previsto dall'art. 1-bis, comma 2-quinquies 3, e comma 2-decies, della legge regionale n. 52/2006 relativo ai veicoli destinati ad uso privato in locazione senza conducente; 2. e' opportuno procedere alla correzione di alcuni errori materiali e ad alcuni adeguamenti formali a previgenti norme finanziarie su segnalazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 3. e' necessaria l'assegnazione di un ulteriore contributo straordinario di euro 500.000,00 in favore del Consorzio Zona industriale apuana (ZIA) a fronte dell'incremento di costi volti a definire l'azione di risanamento della situazione finanziaria e di riequilibrio del bilancio dell'ente, nelle more del processo di riorganizzazione dell'ente stesso e in vista del suo prossimo scioglimento; 4. in relazione agli interventi per il progetto «Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese» (CREAF) di cui all'art. 19 della legge regionale n. 40/2017, e' opportuna e necessaria la definizione dei contenuti dell'accordo di programma alla cui stipula e' subordinata l'attivazione delle procedure fallimentari, prevedendo modalita' con le quali comune e Provincia di Prato concorrono al completamento e tutela del progetto; 5. a seguito delle dimissioni del Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud, motivate dall'impossibilita' di assicurare il regolare funzionamento dell'ATC per la grave situazione finanziaria creatasi a seguito del subentro nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso ATC provinciale di Firenze, e' stato nominato un commissario regionale. Per consentire al commissario regionale di provvedere alla regolare gestione dell'ATC, la Giunta regionale concede un'anticipazione finanziaria da restituire entro ventiquattro mesi; 6. e' necessario stanziare la somma di 1.000.000,00 di euro al fine di indennizzare le imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro il c.d. «tarlo asiatico» (anoplophora chinensis) un cui focolaio e' stato individuato nel territorio del Comune di Pistoia; 7. in considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna e in particolare dell'Amiata e' opportuno stanziare risorse finanziarie per euro 500.000,00 finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilita' turistica del territorio; 8. e' necessario un intervento finanziario straordinario della regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2018 di detto carnevale; 9. e' necessario un intervento finanziario straordinario della regione in favore della Fondazione festival Pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini; 10. e' necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle aree relative al canale Battagli nel Valdarno superiore garantendo la continuita' per gli utilizzatori della risorsa idrica; 11. e' opportuno prevedere che il Comune di Livorno possa utilizzare i 3,5 milioni di euro gia' erogati dalla Regione in attuazione dell'accordo di programma del 2010 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, e dell'accordo del 2012 per la realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste; 12. il trasferimento delle funzioni provinciali alla regione in materia di difesa del suolo, che ha comportato, tra l'altro, un ritardo nel transito delle pratiche relative agli invasi presso gli uffici regionali competenti, nonche' la previsione nel d.p.g.r. 18/R/2010 di una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti, evidenziano la necessita' di dettare un articolo che ampli il termine di scadenza previsto dal d.p.g.r. stesso, 12 luglio 2018, per la presentazione delle denunce di esistenza, anche a favore degli operatori del settore, prevedendo, pertanto, che la riapertura del termine decorra dal giorno successivo alla suddetta scadenza; 13. al fine di fare fronte al picco di attivita' di tipo tecnico amministrativo connesso all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di realizzazione di opere pubbliche e di servizi per l'impiego a seguito del riassetto istituzionale, e' opportuna l'adesione al consorzio Metis, che garantisce la flessibilita' dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle nuove funzioni regionali; 14. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Tassa automobilistica regionale. Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 52/2006 1. I commi 2-quinquies 3 e 2-decies dell'art. 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), sono abrogati.