(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32  del
                           25 luglio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 2 novembre  2006,  n.  52  (determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale); 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (disposizioni per  il
recepimento degli accordi  conseguenti  il  riordino  delle  funzioni
provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e  alla  legge
regionale n. 70/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017-2019. Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.  29/2009,  59/2009,
55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); 
  Vista la legge regionale  29  settembre  2017,  n.  53  (interventi
indifferibili  ed  urgenti  per  fronteggiare  le  conseguenze  degli
eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9  e  10  settembre  2017
verificatisi nei  territori  dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo e Collesalvetti); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (regolamento di attuazione
dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina
delle  funzioni   amministrative   in   materia   di   progettazione,
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo»); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  al  fine  di  assicurare   e   garantire   l'uniformita'   di
applicazione  dell'imposizione  fiscale  su   tutto   il   territorio
regionale,  e'  opportuna  l'eliminazione  dell'intervento   previsto
dall'art. 1-bis, comma 2-quinquies 3, e comma 2-decies,  della  legge
regionale n. 52/2006 relativo ai veicoli destinati ad uso privato  in
locazione senza conducente; 
    2. e'  opportuno  procedere  alla  correzione  di  alcuni  errori
materiali  e  ad  alcuni  adeguamenti  formali  a  previgenti   norme
finanziarie su  segnalazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    3. e'  necessaria  l'assegnazione  di  un  ulteriore   contributo
straordinario  di  euro  500.000,00  in  favore  del  Consorzio  Zona
industriale apuana (ZIA) a fronte dell'incremento di  costi  volti  a
definire l'azione di risanamento della situazione  finanziaria  e  di
riequilibrio del bilancio  dell'ente,  nelle  more  del  processo  di
riorganizzazione  dell'ente  stesso  e  in  vista  del  suo  prossimo
scioglimento; 
    4. in relazione agli interventi per il progetto  «Centro  per  la
ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese»
(CREAF) di cui all'art. 19  della  legge  regionale  n.  40/2017,  e'
opportuna e necessaria la definizione dei contenuti  dell'accordo  di
programma  alla  cui  stipula  e'  subordinata  l'attivazione   delle
procedure fallimentari, prevedendo modalita' con le  quali  comune  e
Provincia di Prato concorrono al completamento e tutela del progetto; 
    5. a  seguito  delle  dimissioni   del   Comitato   di   gestione
dell'ambito  territoriale  di  caccia  (ATC)  Firenze  Sud,  motivate
dall'impossibilita' di assicurare il regolare funzionamento  dell'ATC
per la grave situazione finanziaria creatasi a seguito  del  subentro
nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso ATC  provinciale  di
Firenze, e' stato nominato un commissario regionale.  Per  consentire
al  commissario  regionale  di  provvedere  alla  regolare   gestione
dell'ATC, la Giunta regionale concede un'anticipazione finanziaria da
restituire entro ventiquattro mesi; 
    6. e' necessario stanziare la somma di 1.000.000,00  di  euro  al
fine di indennizzare le imprese del settore  vivaistico  proprietarie
di piante, prodotti vegetali o altri oggetti  trattati,  distrutti  o
rimossi in esecuzione delle misure adottate  contro  il  c.d.  «tarlo
asiatico»  (anoplophora  chinensis)  un   cui   focolaio   e'   stato
individuato nel territorio del Comune di Pistoia; 
    7. in considerazione della crisi socio-economica  che  attraversa
da  alcuni  anni  i  territori  della  montagna  e   in   particolare
dell'Amiata e'  opportuno  stanziare  risorse  finanziarie  per  euro
500.000,00   finalizzate    al    cofinanziamento    di    interventi
infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilita'
turistica del territorio; 
    8. e' necessario un intervento  finanziario  straordinario  della
regione nei confronti  della  Fondazione  carnevale  di  Viareggio  a
titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2018 di
detto carnevale; 
    9. e' necessario un intervento  finanziario  straordinario  della
regione in favore della Fondazione  festival  Pucciniano  a  parziale
copertura della spesa per la costruzione  del  teatro  all'aperto  di
Torre del Lago Puccini; 
    10. e' necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del
processo di sdemanializzazione delle aree relative al canale Battagli
nel Valdarno superiore garantendo la continuita' per gli utilizzatori
della risorsa idrica; 
    11. e'  opportuno  prevedere  che  il  Comune  di  Livorno  possa
utilizzare i 3,5 milioni  di  euro  gia'  erogati  dalla  Regione  in
attuazione dell'accordo di programma del 2010 approvato  con  decreto
del Presidente della  Giunta  regionale  8  giugno  2010,  n.  93,  e
dell'accordo   del   2012   per   la   realizzazione   delle    opere
infrastrutturali ivi previste; 
    12. il trasferimento delle funzioni provinciali alla  regione  in
materia di difesa del suolo,  che  ha  comportato,  tra  l'altro,  un
ritardo nel transito delle pratiche relative agli invasi  presso  gli
uffici regionali  competenti,  nonche'  la  previsione  nel  d.p.g.r.
18/R/2010 di una specifica disciplina  dei  procedimenti  preordinati
alla denuncia di  esistenza,  regolarizzazione  e  autorizzazione  in
sanatoria degli impianti, evidenziano la  necessita'  di  dettare  un
articolo che ampli il  termine  di  scadenza  previsto  dal  d.p.g.r.
stesso, 12  luglio  2018,  per  la  presentazione  delle  denunce  di
esistenza, anche a favore degli operatori  del  settore,  prevedendo,
pertanto, che la riapertura del termine decorra dal giorno successivo
alla suddetta scadenza; 
    13. al fine di fare fronte al picco di attivita' di tipo  tecnico
amministrativo connesso all'acquisizione da parte della Regione delle
funzioni provinciali in materia di realizzazione di opere pubbliche e
di servizi per l'impiego a seguito del  riassetto  istituzionale,  e'
opportuna  l'adesione  al  consorzio   Metis,   che   garantisce   la
flessibilita' dei servizi tecnico  amministrativi  di  supporto  alle
nuove funzioni regionali; 
    14. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Tassa automobilistica regionale. Modifiche all'art. 1-bis della legge
                        regionale n. 52/2006 
 
  1. I commi 2-quinquies 3 e 2-decies  dell'art.  1-bis  della  legge
regionale 2 novembre 2006, n. 52 (determinazione  dell'importo  della
tassa automobilistica regionale), sono abrogati.