(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana - Parte I - n. 30 del 13 luglio 2018 - n. 30) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac
                              e Crias  
 
  1. Al fine della riorganizzazione degli enti per  il  finanziamento
delle  imprese,  attraverso  la  relativa  concentrazione,  e   della
razionalizzazione degli interventi previsti dalla  normativa  vigente
in favore delle imprese aventi sede in  Sicilia,  sono  approvate  le
seguenti disposizioni. 
  2. La  Cassa  regionale  per  il  credito  alle  imprese  artigiane
siciliane  (CRIAS)  e  l'Istituto  regionale  per  il  credito   alla
cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un  unico  ente,
che assume la denominazione di  Istituto  regionale  per  il  credito
agevolato (IRCA),  con  sede  in  Palermo,  che  mantiene  la  natura
giuridica di ente  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli
enti incorporati ed opera  esclusivamente  in  favore  delle  imprese
artigiane  e  cooperative.  Il  predetto  ente  e'  sottoposto   alla
vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale  delle  attivita'
produttive e, per i  profili  contabili,  dell'Assessorato  regionale
dell'economia. 
  3. Le risorse finanziarie per gli interventi  di  cui  al  presente
articolo sono costituite  dai  fondi  istituiti  presso  la  CRIAS  e
l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione  per  comparto
produttivo. 
  4. Il personale in atto in  servizio  presso  la  CRIAS  e  l'IRCAC
transita, in forza della presente legge, nell'Istituto regionale  per
il   credito   agevolato   (IRCA),    mantenendo    il    trattamento
giuridico-economico esistente alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'art. 12 dello Statuto,
da emanarsi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, su proposta  dell'assessore  regionale  per  le
attivita' produttive,  di  concerto  con  l'assessore  regionale  per
l'economia,  previo  parere  della  Commissione  «bilancio»  e  della
Commissione   «attivita'   produttive»    dell'Assemblea    regionale
siciliana,  sentite  le  associazioni  delle  categorie  dei  settori
economici interessati, si provvede a disciplinare  le  modalita'  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,  secondo
i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.