(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  6  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 7 agosto 2018). 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  alla  legge  provinciale   14   dicembre   1998,   n.   12,
  «Disposizioni   relative   agli   insegnanti   e   ispettori    per
  l'insegnamento della religione cattolica nelle  scuole  primarie  e
  secondarie nonche' disposizioni relative allo stato  giuridico  del
  personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole». 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.  12,
e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 26 (Ruoli del personale docente di sostegno  linguistico  per
alunni con background migratorio). - 1.  Sono  istituiti  nei  limiti
della dotazione organica provinciale di cui all'art. 15  della  legge
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale  docente  di
sostegno linguistico per alunni con background  migratorio;  i  ruoli
sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il  personale
docente di tali ruoli viene impiegato in tutti  i  gradi  di  scuola,
nonche'  nei  corsi  della  formazione  professionale,  in  corsi  di
sostegno linguistico per alunni  la  cui  prima  lingua  non  sia  il
tedesco, l'italiano o il ladino. Il sostegno linguistico  avviene  in
lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina. 
  2. I titoli per l'accesso ai citati ruoli e  le  modalita'  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  sono  determinati
dalla Giunta provinciale. 
  3. Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli
di cui al comma 1  sono  istituite  a  partire  dall'anno  scolastico
2019/2020.  Oltre  al  personale  docente  in  possesso  dei   titoli
determinati in base al comma 2, in sede  di  prima  applicazione  del
presente articolo ha diritto all'inserimento in dette  graduatorie  e
all'accesso  alla  procedura  di  selezione  per   il   conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento chi e' in possesso di  un  diploma
di laurea almeno quadriennale e alla  data  del  31  agosto  2018  ha
maturato almeno tre anni  di  servizio  in  qualita'  di  docente  di
sostegno linguistico per alunni con background  migratorio  presso  i
centri linguistici della provincia o presso le scuole delle localita'
ladine ovvero presso istituzioni equivalenti. 
  4. Al personale docente di cui al comma 1  e'  applicato  lo  stato
giuridico ed economico del personale docente delle scuole  secondarie
di primo grado ai sensi della  normativa  vigente.  Tutti  i  servizi
prestati in qualita' di docente di sostegno  linguistico  per  alunni
con background migratorio presso i centri linguistici della provincia
o presso le scuole delle localita' ladine ovvero  presso  istituzioni
equivalenti  sono  riconosciuti  ai  fini   dell'attribuzione   delle
indennita' provinciali e dell'inquadramento economico ai sensi  della
normativa vigente al momento della conferma in ruolo.».