(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno  49
  - n. 10 - Parte I del 1° agosto 2018). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 settembre 
       1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attivita' sportive) 
 
  1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale  n.  46/1984  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai  sensi  della
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione  e  vigilanza
sui  presidi  sanitari  privati)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo  comma»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  della   vigente   normativa
nazionale e regionale in materia di autorizzazione  all'esercizio  di
attivita' sanitarie da parte di strutture pubbliche e private». 
  2. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'accertamento di idoneita'  all'attivita'  sportivo-agonistica
deve essere  effettuato  in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni
nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non piu'  di
tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.». 
  3. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale  n.  46/1984  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  4. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n.  46/1984  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:   «la   sede
operativa presso cui possono operare» sono sostituite dalle seguenti:
«le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare». 
  5. Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale n.  46/1984  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «e  terzo»  sono
soppresse e le parole: «ai sensi del quarto  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dei commi secondo e quarto».