(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 10 - Parte I del 1° agosto 2018). IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attivita' sportive) 1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie da parte di strutture pubbliche e private». 2. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. L'accertamento di idoneita' all'attivita' sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non piu' di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.». 3. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 4. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la sede operativa presso cui possono operare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare». 5. Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e terzo» sono soppresse e le parole: «ai sensi del quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi secondo e quarto».