(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 1° agosto 2018). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 29 aprile  2009,  n.  9  (Disposizioni  in
materia  di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia
locale); 
  Visto in particolare l'art. 4-bis,  comma  1,  della  citata  legge
regionale  9/2009  che  prevede  che  la  Regione  doti   le   Unioni
territoriali intercomunali e i comuni  che  non  ne  fanno  parte  di
risorse finanziarie per la concessione  di  contributi  ai  cittadini
sulle   spese   gia'   sostenute   nell'anno   di   riferimento   per
l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni; 
  Visto altresi' il comma 2  del  medesimo  art.  4-bis  della  legge
regionale 9/2009, ai sensi del  quale  i  criteri  di  riparto  delle
risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la
concessione  dei  contributi  ai   cittadini   sono   stabiliti   con
regolamento regionale; 
  Ritenuto di disciplinare il riparto  delle  risorse  tra  gli  enti
locali come segue: 
    a) le risorse disponibili a  bilancio,  in  misura  proporzionale
alla popolazione residente nel territorio degli enti  che  presentano
domanda di finanziamento o, nel  caso  di  gestioni  associate,  alla
popolazione complessiva di tutti i comuni ad esse aderenti al momento
di presentazione della domanda; 
    b) le eventuali risorse  aggiuntive  alle  somme  disponibili  al
bilancio dell'anno di riferimento, tra gli enti che hanno  presentato
domanda di finanziamento e sono beneficiari delle risorse di cui alla
lettera a); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 29 giugno
2018  di  approvazione  in  via  preliminare  del  «Regolamento   per
l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la  concessione  ai
cittadini dei contributi per la sicurezza delle case  di  abitazione,
ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale)»; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  lettera  d),  della
legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle
autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e  integrazioni
alla legge regionale 26/2014  in  materia  di  riordino  del  sistema
Regione-Autonomie  locali  e  altre  norme  urgenti  in  materia   di
autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali  nella  seduta
del 10 luglio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione del
suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 luglio
2018, n. 1307; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli  enti  locali
delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi  per  la
sicurezza delle case di abitazione, ai sensi  dell'art.  4-bis  della
legge regionale 29 aprile 2009, n.  9  (Disposizioni  in  materia  di
politiche di sicurezza e  ordinamento  della  polizia  locale)»,  nel
testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA