(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 29 giugno 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di sanita' convenzionata 1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le indennita' aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, dell'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali della medicina convenzionata a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini. 2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuita' assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 67 dell'Accordo collettivo nazionale del 2005 e s.m.i. nonche' nel rispetto dei Principi generali di cui agli articoli 13 e 14, dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., le indennita' di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita' correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale e a garantire la qualita' delle prestazioni sanitarie.