(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39  del
                         12 settembre 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
                              Preambolo 
 
  Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il  quale
i regolamenti di attuazione  delle  leggi  regionali  sono  approvati
dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione  consiliare
competente; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  dell'art.  62  della  legge
regionale n. 41/2005, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R; 
  Visto l'esito del Comitato di Direzione del 7 giugno 2018; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 18 giugno 2018, n. 677; 
  Visto il parere  favorevole  della  terza  Commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 19 luglio 2018; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma
4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016,
n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2018,  n.
949; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  occorre modificare  l'art.  34  del  DPGR  2/R/2018  relativo  alle
funzioni della Commissione  multidisciplinare  di  vigilanza  di  cui
all'art. 20 della legge regionale n. 41/2005: si chiarisce  che  tale
Commissione  in  caso  di   apertura   di   struttura,   disciplinata
nell'allegato A del DPGR  2/R/2018,  soggetta  ad  autorizzazione  al
funzionamento e  in  caso  di  apertura  di  struttura,  disciplinata
nell'allegato B del DPGR 2/R/2018, soggetta a sola  comunicazione  di
avvio di attivita', da' preavviso del relativo  sopralluogo;  invece,
per la verifica del mantenimento del possesso dei requisti  richiesti
ad entrambe le tipologie di strutture, i sopralluoghi della  medesima
Commissione sono effettuati senza dare alcun preavviso, cio' al  fine
di garantire una maggiore  sicurezza  nella  cura  e  nell'assistenza
delle persone ivi accolte; 
  occorre sostituire interamente  l'allegato  A  del  DPGR  2/R/2018,
contenente  i   requisiti   minimi   strutturali,   organizzativi   e
professionali richiesti alle strutture soggette ad autorizzazione  al
funzionamento in quanto: 
    a) nella scheda  relativa  alla  struttura  denominata  Comunita'
alloggio  protetta  (CAP)  e'  stata  prevista  la  possibilita'   di
estendere la permanenza delle persone accolte oltre i  sessantacinque
anni di eta' specificando che cio' e' possibile, solo nel caso in cui
il Piano di assistenza personalizzato (PAP)  ne  individui  tempi  ed
obiettivi. Con tale intervento normativo e'  stata  allineata  questa
struttura alla Residenza sanitario assistenziale per  disabili  (RSD)
ed alla struttura semiresidenziale per  disabili,  che  prevedono  la
medesima  graduazione  dell'eta',  anche  in  coerenza   con   quanto
stabilito dalla legge regionale 60 del 18 ottobre 2017  (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); 
    b) sono stati individuati alcuni errori  di  redazione,  in  gran
parte afferenti gli elenchi di requisiti organizzativi  richiesti  ad
alcune tipologie di strutture; 
    c) per un errore tecnico, la parte finale dell'allegato, relativa
alla scheda della struttura semiresidenziale per minori, non  risulta
pubblicata per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 34 del DPGR 2/R/2018 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018 le parole  «ovvero  al
mantenimento dell'autorizzazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero  all'integrazione  dell'autorizzazione,  per   le   strutture
disciplinate nell'allegato A». 
  2. Al comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018 le parole  «in  ordine
al mantenimento dei requisiti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in
ordine al possesso dei requisiti». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
    «2-bis.  La  commissione  multidisciplinare,  per   la   verifica
positiva  in  ordine  al  mantenimento  dell'autorizzazione  per   le
strutture  disciplinate  nell'allegato  A,  nonche'   dei   requisiti
richiesti alle strutture  disciplinate  nell'allegato  B,  svolge  il
sopralluogo senza alcun preavviso.».