(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 35 del 16 agosto 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
 
  1. In base  ai  risultati  accertati  a  seguito  del  giudizio  di
parificazione  del  rendiconto  dell'esercizio   2017   l'avanzo   di
amministrazione e' determinato in complessivi 639.833.396,95 euro  di
cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10  novembre
2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita'
e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42  e  50
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n.  42),  sono
iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro. 
  2. In  applicazione  dell'art.  9,  comma  1-bis,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione), dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  e  delle
sentenze della  Corte  Costituzionale  n.  247/2017  e  n.  101/2018,
l'avanzo di amministrazione,  applicato  al  bilancio  di  esercizio,
rientra tra le entrate finali rilevanti ai  fini  dell'equilibrio  in
fase di previsione e, nei limiti della quota  impegnata  o  confluita
nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche  agli  enti
locali territoriali della Regione. 
  4. In applicazione dell'art. 8, comma 2, lettera  g),  della  legge
regionale 26/2015, il Ragioniere generale, con proprio provvedimento,
dispone le ulteriori variazioni che  applicano  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione. 
  5.  L'Amministrazione  regionale,  a  seguito  del   subentro   nei
contratti di mutuo delle Province previsto dall'art.  12,  comma  13,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge  di  stabilita'
2017), e dall'art. 11, comma 8, della  legge  regionale  28  dicembre
2017,  n.  45  (Legge  di  stabilita'  2018),  prevede  di  accertare
l'importo massimo di 30.885.536,47 euro  di  cui  26.408.596,14  euro
gia'  previsti  dalla  legge  regionale  45/2017  per  finanziare  le
medesime opere  per  le  quali  i  mutui  sono  stati  concessi  alle
Province. 
  6. In relazione al disposto di cui al comma 5  sono  introdotte  le
variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai  programmi
negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per
gli anni 2018-2020 di cui all'annessa tabella A4  relativa  ai  mutui
della Provincia di Udine. 
  7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli  anni
2018-2020 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai  programmi
di cui all'annessa tabella A1 relativa  alle  spese  con  vincolo  di
destinazione. 
  8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni
2018-2020 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di
cui all'annessa tabella A2 relativa alle entrate regionali. 
  9. Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020  sono  introdotte  le  variazioni  ai
titoli e alle tipologie  e  alle  missioni  e  ai  programmi  di  cui
all'annessa  tabella  A3  relativa  all'iscrizione  di   assegnazioni
vincolate. 
  10. Negli stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2018-2020  sono  introdotte  le  variazioni  ai
titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi  di
spesa di cui alla annessa tabella A5 relativa all'aggiornamento delle
previsioni di cassa.