(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S3 del 9 agosto 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali 1. La regione, in attuazione dell'art. 9, secondo comma della Costituzione e dell'art. 7 dello statuto, riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio. 2. Gli ecomusei, ai fini della presente legge, sono strumenti culturali di interesse generale e di utilita' sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunita' locali in tutte le loro componenti. 3. Gli ecomusei operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilita' ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilita' collettiva degli abitanti, della societa' civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attivita' e servizi. 4. Gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della societa', nel rispetto delle norme nazionali.