(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Toscana n. 40 del 14 settembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la  legge  6  giugno  1939,  n.  891  (Obbligatorieta'  della
vaccinazione antidifterica); 
  Vista la legge  4  febbraio  1966,  n.  51  (Obbligatorieta'  della
vaccinazione antipoliomielitica); 
  Vista la legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni  alla  legge  5
marzo  1963,  n.  292,  recante  provvedimenti  per  la  vaccinazione
antitetanica obbligatoria); 
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  165  (Obbligatorieta'  della
vaccinazione contro l'epatite virale B); 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'art. 1; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante  modificazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.  1518
in   materia   di   certificazioni   relative    alle    vaccinazioni
obbligatorie); 
  Vista la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti); 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni  il  19  gennaio
2017 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante «Piano  nazionale  prevenzione
vaccinale 2017-2019»); 
  Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73  (Disposizioni  urgenti
in materia di prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di
controversie relative alla somministrazione di farmaci),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119; 
  Visto il  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148  (Disposizioni
urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze   indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
 
  Considerato quanto segue: 
 
    1. Il costante trend  in  discesa  delle  coperture  vaccinali  a
ventiquattro mesi registrato nel periodo 2013 - 2016, ha  portato  le
coperture di tutte le vaccinazioni, di cui al decreto-legge  73/2017,
convertito dalla legge 119/2017, al di sotto della soglia del 95  per
cento; 
    2. Viste le coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrate al
31  dicembre  2017,  a  seguito  del  primo  anno   di   applicazione
dell'obbligo vaccinale sancito dal decreto-legge 73/2017,  convertito
dalla legge 119/2017, e, in particolare, le seguenti: 
      esavalente 95,78 per cento (+ 1,41 per cento rispetto al 2016); 
      morbillo, rosolia, parotite 93,51 per cento (+ 4,13  per  cento
rispetto al 2016); 
      varicella 87,08 per cento (+ 11,08 per cento rispetto al 2016); 
    3. Considerato, pertanto,  il  fondamentale  apporto  dato  dalle
disposizioni nazionali citate e tenuto inoltre conto che  la  Regione
Toscana  e'  gia'   dotata   di   un'anagrafe   vaccinale   regionale
informatizzata  e   pienamente   operativa,   nonche'   dell'apposita
procedura web (autorizzata dal Garante per  la  protezione  dei  dati
personali), mediante le quali  e'  possibile  garantire  ai  soggetti
deputati  una  completa  conoscenza,  in  tempo  reale,  dello  stato
vaccinale dei minori  residenti  in  Toscana,  e  quindi  l'immediata
efficacia delle disposizioni previste dalla  normativa  nazionale  in
materia; 
    4. Richiamate, altresi', le disposizioni, di cui all'art. 18-ter,
commi 1 e 2,  del  decreto-legge  148/2017,  convertito  dalla  legge
172/2017, in cui si  prevede  che,  nelle  sole  regioni  e  province
autonome  presso  le  quali  sono  gia'  state   istituite   anagrafi
vaccinali, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del
decreto-legge  73/2017,  convertito  dalla   legge   119/2017,   sono
applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e  dall'inizio
del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2018/2019,  nonche'  per
l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge
119/2017 di conversione del decreto-legge 73/2017, a  condizione  che
il controllo sul rispetto degli  adempimenti  vaccinali  si  concluda
entro il 10 marzo 2018; 
    5. Vengono  ribaditi  gli  obblighi  vaccinali  prescritti  dalla
normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia
e ai servizi  integrativi  per  la  prima  infanzia  e  delle  scuole
dell'infanzia,  nonche'  quali  requisiti  per  l'ammissione   e   la
permanenza nelle strutture per minori di eta' di cui agli articoli 21
e 22 della legge regionale 41/2005; 
    6. Ai fini  dell'effettivita'  delle  previsioni  legislative  in
merito all'assolvimento degli obblighi vaccinali, in conformita' alla
medesima normativa statale, e' stabilito che i minori non  in  regola
non  possano  essere  iscritti  ai  nidi  di  infanzia,  ai   servizi
integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, ovvero
ammessi alle strutture per minori di eta'; 
    7. Tali previsioni concorrono ad assicurare l'operativita'  della
normativa statale riguardante  le  vaccinazioni  obbligatorie  per  i
minori di eta', ribadendo che, in caso di accertati pericoli concreti
per la  salute  del  minore  in  relazione  a  specifiche  condizioni
cliniche, la vaccinazione e' omessa o differita; 
    8. Al contempo appare essenziale promuovere ed  implementare  una
corretta informazione e sensibilizzazione,  aumentando  le  azioni  a
supporto delle famiglie, anche mediante iniziative  di  comunicazione
sull'importanza delle vaccinazioni e sulle  evidenze  scientifiche  a
supporto; 
    9. Al fine di consentire l'applicazione della presente legge  per
l'anno scolastico 2018-2019, e' necessario disporre la sua entrata in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto  fondamentale
dell'individuo e della collettivita' e riconosce come prioritaria  la
protezione dello stato di salute dei minori e di  tutto  il  contesto
relazionale con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi
anni  di  vita,  individuando   la   vaccinazione   quale   strumento
indispensabile di prevenzione primaria.