(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 14 settembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica); Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica); Vista la legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria); Vista la legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'art. 1; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie); Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»); Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Il costante trend in discesa delle coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrato nel periodo 2013 - 2016, ha portato le coperture di tutte le vaccinazioni, di cui al decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, al di sotto della soglia del 95 per cento; 2. Viste le coperture vaccinali a ventiquattro mesi registrate al 31 dicembre 2017, a seguito del primo anno di applicazione dell'obbligo vaccinale sancito dal decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, e, in particolare, le seguenti: esavalente 95,78 per cento (+ 1,41 per cento rispetto al 2016); morbillo, rosolia, parotite 93,51 per cento (+ 4,13 per cento rispetto al 2016); varicella 87,08 per cento (+ 11,08 per cento rispetto al 2016); 3. Considerato, pertanto, il fondamentale apporto dato dalle disposizioni nazionali citate e tenuto inoltre conto che la Regione Toscana e' gia' dotata di un'anagrafe vaccinale regionale informatizzata e pienamente operativa, nonche' dell'apposita procedura web (autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali), mediante le quali e' possibile garantire ai soggetti deputati una completa conoscenza, in tempo reale, dello stato vaccinale dei minori residenti in Toscana, e quindi l'immediata efficacia delle disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia; 4. Richiamate, altresi', le disposizioni, di cui all'art. 18-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, in cui si prevede che, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia' state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 73/2017, convertito dalla legge 119/2017, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nonche' per l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 119/2017 di conversione del decreto-legge 73/2017, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018; 5. Vengono ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonche' quali requisiti per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di eta' di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 41/2005; 6. Ai fini dell'effettivita' delle previsioni legislative in merito all'assolvimento degli obblighi vaccinali, in conformita' alla medesima normativa statale, e' stabilito che i minori non in regola non possano essere iscritti ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, ovvero ammessi alle strutture per minori di eta'; 7. Tali previsioni concorrono ad assicurare l'operativita' della normativa statale riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta', ribadendo che, in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche, la vaccinazione e' omessa o differita; 8. Al contempo appare essenziale promuovere ed implementare una corretta informazione e sensibilizzazione, aumentando le azioni a supporto delle famiglie, anche mediante iniziative di comunicazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto; 9. Al fine di consentire l'applicazione della presente legge per l'anno scolastico 2018-2019, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Finalita' 1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettivita' e riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e di tutto il contesto relazionale con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.