(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 29 giugno 2018 - SO 30) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato
                  obbligatorio di funzioni comunali 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre  2014,
n.  26   (Riordino   del   sistema   Regione-Autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole:
«dall'1 gennaio 2018», sono sostituite dalle  seguenti:  «dalla  data
stabilita dall'Assemblea dell'Unione». 
  2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28  dicembre  2017,
n. 44 (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  2018-2020),  e'
abrogato.