(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2015 
 
  1. Nelle more del riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali,
l'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina  del
Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche
e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino
del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia
di autonomie locali), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Composizione del CAL). - 1. Il CAL e'  composto  da  una
rappresentanza istituzionale di  enti  locali  cosi'  formata:  a)  i
Comuni di  Gorizia,  Pordenone,  Udine  e  Trieste  quali  membri  di
diritto; b) un comune per ciascun ambito  territoriale  del  servizio
sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31  marzo
2006, n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale),  esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. 
    2. I comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni
cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei  comuni
compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei comuni di cui al comma 1,
lettera a). Le conferenze dei sindaci  sono  convocate,  per  ciascun
ambito territoriale, dal sindaco del comune con il maggior numero  di
abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza  del  quinquennio;
in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine  di
dieci  giorni,  l'assessore  regionale  competente  in   materia   di
autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del  segretario
del rispettivo comune, presiede la conferenza. 
    3. Per individuare i comuni di cui al comma 1, lettera  b),  ogni
sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto.  Risulta  individuato
il comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
di voti, risulta individuato il  comune  con  il  maggior  numero  di
abitanti.  Dell'avvenuta  individuazione  viene  data   comunicazione
all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 
    4. Qualora tra i comuni individuati con le modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due comuni con popolazione
sino a 3.000 abitanti, si procede  ad  una  elezione  suppletiva  per
l'individuazione di un comune montano e di  un  comune  non  montano,
entrambi  con  popolazione  sino  a  3.000  abitanti.  A  tal   fine,
l'assessore regionale competente  in  materia  di  autonomie  locali,
entro venti giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  3,  ultimo
periodo, convoca, in due distinte conferenze, i  sindaci  dei  comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti  classificati  montani  di  cui
all'allegato  A)  alla  legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e  i
sindaci degli altri comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000
abitanti. Ciascuna  conferenza  e'  rispettivamente  presieduta,  con
l'assistenza della struttura regionale di cui all'art.  1,  comma  5,
dal  sindaco  del  comune  con  il  maggior   numero   di   abitanti.
L'individuazione dei due comuni avviene con le modalita' indicate  al
comma 3. 
    5. L'assessore  regionale  competente  in  materia  di  autonomie
locali da' atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre  dalla
data di pubblicazione del decreto. 
    6. Partecipano alle attivita' del CAL i sindaci dei comuni di cui
al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei comuni compresi
nello stesso ambito territoriale. 
    7. La qualita' di componente del CAL non comporta  il  diritto  a
compensi o rimborsi a carico della regione.».