(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana  del  3
                  agosto 2018  - Parte Prima n. 33) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della regione; 
  Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile  1978,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che  approva
il  testo  unico  delle  leggi   sull'ordinamento   del   Governo   e
dell'amministrazione della regione siciliana; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'amministrazione della regione»; 
  Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016,  n.  12,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 1°  luglio
2016, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione  del
titolo  II  della  legge  regionale  16   dicembre   2008,   n.   19.
«Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali
di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015»  di
modifica del decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», recepito nella regione siciliana  con  legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art.  24  della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 
  Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  con  il  quale  sono  state  fissate  le  modalita'  di
costituzione e gestione del «fondo» per le funzioni  tecniche  svolte
dai dipendenti delle  amministrazioni  aggiudicatrici  esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita' elencate nel medesimo comma 2; 
  Vista la nota n. 58324  del  3  dicembre  2014,  con  la  quale  la
Segreteria generale  della  Presidenza  della  regione  ha  suggerito
l'adozione da parte dell'Assessorato  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' di un atto regolamentare unico per tutta  l'Amministrazione
regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli  enti
di cui all'art.  2  della  legge  regionale  n.  12/11  presenti  nel
territorio della regione stessa; 
  Visto lo schema di «regolamento recante  norme  per  laripartizione
degli incentivi da corrispondere  al  personale  dell'Amministrazione
regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale  12
luglio  2011,  n.  12,  come  modificata  dall'art.  24  della  legge
regionale  17  maggio  2016,  n.  8»  predisposto  dal   Dipartimento
regionale tecnico; 
  Visto  il  verbale  della  contrattazione  decentrata   integrativa
tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la  quale  lo  schema  di
regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico  e'  stato
apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali; 
  Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della  Presidenza
della regione, rilasciato  con  nota  prot.  n.  2025/328.04  del  26
gennaio 2018; 
  Visto il parere del Consiglio di giustizia  amministrativa  per  la
regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza
di sezione del 13 marzo 2018; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n.  179  del  18  aprile
2018; 
Emana il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                        Ambito d'applicazione 
 
  1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 113, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nel  seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici», recepito nella Regione
siciliana con  la  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12,  come
modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8  e
disciplina i contratti relativi a lavori, servizi  e  forniture,  nei
settori ordinari, ivi inclusi  quelli  relativi  ai  beni  culturali,
affidati dalla regione siciliana. 
  2. Il regolamento fissa le modalita' ed i criteri  di  ripartizione
delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma
2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma
3 del medesimo articolo, e si applica al personale  non  dirigenziale
in  servizio  presso  l'Amministrazione  regionale  per  le  funzioni
tecniche svolte dai dipendenti della  stessa  esclusivamente  per  le
attivita'  di  programmazione  della  spesa  per   investimenti,   di
valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione   e   di
controllo delle procedure di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento,  di  direzione  dei
lavori  ovvero  direzione  dell'esecuzione  e  di  collaudo   tecnico
amministrativo ovvero di verifica  di  conformita',  di  collaudatore
statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto  nel
rispetto dei documenti a base di gara,  del  progetto,  dei  tempi  e
costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica  ai
contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'  nominato
il direttore dell'esecuzione. 
  3.  L'autorizzazione  al  suddetto  personale  dell'Amministrazione
regionale  a  rendere  prestazioni  su  incarico  di  altre  stazioni
appaltanti o enti pubblici e' subordinata all'applicazione, da  parte
di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento. 
  4. Il presente regolamento non si applica qualora siano  in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti. 
  5. I criteri individuati  nel  presente  regolamento  costituiscono
linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi  sede  nella
regione siciliana. 
  6. Ogni richiamo al Codice  dei  contratti  pubblici  e  successive
modifiche  e  integrazioni  si  intende  implicitamente  esteso  alle
correlate linee guida emanate dall'Autorita' nazionale anticorruzione
ed ai decreti ministeriali di attuazione. 
  7. Il presente regolamento potra' essere  oggetto  di  revisione  o
adeguamento nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva della
regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti
regionali e di stato giuridico ed  economico  degli  impiegati  della
regione.