(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 agosto 2018 - Parte Prima n. 33) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione»; Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 1° luglio 2016, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. «Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015» di modifica del decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale sono state fissate le modalita' di costituzione e gestione del «fondo» per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' elencate nel medesimo comma 2; Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con la quale la Segreteria generale della Presidenza della regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilita' di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della regione stessa; Visto lo schema di «regolamento recante norme per laripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8» predisposto dal Dipartimento regionale tecnico; Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico e' stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali; Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione, rilasciato con nota prot. n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018; Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 18 aprile 2018; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici», recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla regione siciliana. 2. Il regolamento fissa le modalita' ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici e' subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento. 4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti. 5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella regione siciliana. 6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorita' nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione. 7. Il presente regolamento potra' essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva della regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati della regione.