(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.  171  (Attuazione
della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione). 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il decreto legislativo n. 171/2016  riforma  profondamente  le
procedure di nomina delle figure  apicali  delle  aziende  sanitarie,
direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi
sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria  originariamente
prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, con  l'introduzione  di
meccanismi selettivi di tipo concorsuale; 
    2. E' necessario, pertanto, modificare le norme del capo  II  del
titolo IV della legge  regionale  n.  40/2005,  che  disciplinano  la
nomina e  la  revoca  dei  direttori  generali,  nonche'  quelle  sui
requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e  dei
servizi sociali; 
    3. E' necessario  procedere  alla  revisione  delle  disposizioni
inerenti alla programmazione di area vasta al fine di  provvedere  ad
una ulteriore  valorizzazione  della  stessa,  anche  attraverso  una
sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di  livello
regionale; 
    4.  E'  ritenuto  pertanto  opportuno  superare  la  figura   del
direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza
regionale di tale programmazione e demandando  lo  svolgimento  delle
relative attivita' al direttore della direzione regionale  competente
in materia di diritto alla salute; 
    5. L'intervento di cui alla presente legge garantisce  a  livello
regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione  di
area vasta, nonche' la piena conformita' della stessa  con  il  piano
sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti  atti  di
indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle
risorse impiegate; 
    6. In coerenza con la legge regionale  n.  5/2008  e'  opportuno,
altresi', prevedere che gli  organismi  sanitari  aventi  una  durata
corrispondente    alla    legislatura    regionale     scadano     il
centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del
nuovo consiglio regionale; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
             La programmazione di area vasta. Modifiche 
             all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24  febbraio  2005,
n. 40 (Disciplina del servizio sanitario  regionale),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1.  La  Regione  garantisce  e  sovrintende  all'attuazione  della
programmazione strategica regionale attraverso la  programmazione  di
area vasta ed i relativi piani di area vasta.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. La programmazione di area vasta e' demandata  al  direttore
della direzione regionale  competente  in  materia  di  diritto  alla
salute.».