(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'art. 93; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha inserito i commi dal 7-bis al 7-quinquies nell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006 sui fondi di incentivazione; Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera g), concernente «la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidita' dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialita' della gara»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56); Considerato quanto segue: 1. Il principio di massima semplificazione e rapidita' dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla legge n. 11/2016 sopra richiamata impone la necessita' di contemperare i principi indicati nell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare i principi di proporzionalita', economicita' e tempestivita', con il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 36 dello stesso Codice, assicurando al contempo la piu' ampia partecipazione degli operatori economici nonche' la trasparenza, la correttezza e la massima semplificazione delle procedure; 2. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione «laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione»; 3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facolta' di anticipare l'apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, cosi' come gia' previsto all'art. 35-bis della l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo; 4. Per le suddette finalita' occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di interesse transfrontaliero, garantendo al contempo una piu' ampia partecipazione degli operatori economici non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; 5. La Regione Toscana in attuazione della legge n. 56/2014 ha approvato la l.r. 22/2015, il cui art. 2, tra le funzioni oggetto di trasferimento alla regione, prevede - tra le altre - le funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali che hanno determinato un aumento considerevole dell'attivita' amministrativa inerente alla programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici; 6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessita' di rivedere le modalita' organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell'attivita' contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all'art. 57 (Presidenza delle gare) e all'art. 58 (Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007, al fine di prevedere una disciplina piu' flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre; 7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 che hanno istituito il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, per le attivita' di progettazione e le altre attivita' tecniche ivi previste, occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attivita' di progettazione di opere pubbliche, e costituito dalle risorse destinate, nella misura massima del 2 per cento per ciascuna opera, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016; 8. Per le suddette finalita' occorre procedere all'inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 38/2007 - articoli 71-bis e 71-ter - prevedendo al contempo, nel capo VII (Disciplina dell'attivita' contrattuale della Regione e degli enti dipendenti), l'abrogazione dell'art. 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative connesse) che risulta superato; 9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 e' stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie; 10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico-finanziaria; 11. Al fine di consentire una rapida operativita' delle modifiche normative previste dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell'art. 35-ter nella l.r. 38/2007 1. Dopo l'art. 35-bis, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro) e' inserito il seguente: «Art. 35-ter (Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia). - 1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione di interesse sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilita' e le modalita' di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. 2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia e' ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».