(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare
l'art. 93; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 agosto 2014,  n.  114  che  ha  inserito  i  commi  dal  7-bis  al
7-quinquies nell'art. 93 del  decreto  legislativo  n.  163/2006  sui
fondi di incentivazione; 
  Vista la legge 28 gennaio 2016,  n.  11  (Deleghe  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture),  ed  in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera g), concernente «la previsione
di una  disciplina  applicabile  ai  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di  lavori,  servizi
forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e
rapidita' dei procedimenti, salvaguardando i principi di  trasparenza
e imparzialita' della gara»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici); 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56); 
Considerato quanto segue: 
  1.  Il  principio  di  massima  semplificazione  e  rapidita'   dei
procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla
legge  n.  11/2016  sopra  richiamata   impone   la   necessita'   di
contemperare  i  principi  indicati  nell'art.  30  del  Codice   dei
contratti pubblici, ed in particolare i principi di proporzionalita',
economicita' e tempestivita', con il  principio  di  rotazione  degli
inviti  e  degli  affidamenti  di  importo  inferiore   alla   soglia
comunitaria di cui all'art. 36 dello stesso  Codice,  assicurando  al
contempo la  piu'  ampia  partecipazione  degli  operatori  economici
nonche' la trasparenza, la correttezza e la  massima  semplificazione
delle procedure; 
  2. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nelle  Linee  guida
n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti  pubblici  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini  di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»
aggiornate con delibera del Consiglio  1°  marzo  2018,  n.  206,  ha
espressamente indicato  che  il  principio  di  rotazione  non  trova
applicazione  «laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga  tramite   le
procedure ordinarie o comunque  aperte  al  mercato  nelle  quali  la
stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al  numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione»; 
  3. Al fine di semplificare la gestione  delle  procedure  negoziate
quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello  del  minor  prezzo,
occorre  prevedere  per  le  stazioni   appaltanti   del   territorio
regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un  numero  notevole
di offerte,  la  facolta'  di  anticipare  l'apertura  delle  offerte
economiche  prima  di  verificare  la  documentazione  amministrativa
attestante l'assenza dei motivi di  esclusione  ed  il  rispetto  dei
criteri di selezione, cosi' come gia' previsto all'art. 35-bis  della
l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla  soglia
comunitaria quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  minor
prezzo; 
  4.  Per  le  suddette  finalita'  occorre  pertanto  inserire   una
disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni  in  materia
di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione
notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di  interesse
transfrontaliero,   garantendo   al   contempo   una    piu'    ampia
partecipazione  degli  operatori  economici   non   operando   alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici  tra  i  quali
effettuare la selezione; 
  5. La Regione Toscana in  attuazione  della  legge  n.  56/2014  ha
approvato la l.r. 22/2015, il cui art. 2, tra le funzioni oggetto  di
trasferimento alla regione, prevede - tra le altre - le  funzioni  in
materia  di  difesa  del  suolo  e  di  strade  regionali  che  hanno
determinato un aumento  considerevole  dell'attivita'  amministrativa
inerente alla programmazione degli interventi  e  la  predisposizione
delle procedure di appalto, con  particolare  riferimento  ai  lavori
pubblici; 
  6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara  pone  la
necessita' di rivedere le modalita' organizzative delle funzioni  del
presidente  di  gara  e  degli  ufficiali  roganti,  mediante  alcune
circoscritte modifiche alle disposizioni  del  capo  VII  (Disciplina
dell'attivita' contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed
in particolare all'art. 57 (Presidenza  delle  gare)  e  all'art.  58
(Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007,  al  fine  di  prevedere  una
disciplina piu' flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che
si potranno porre; 
  7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto  legislativo
n. 163/2006 che hanno istituito  il  fondo  per  la  progettazione  e
l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, per  le  attivita'  di
progettazione e le altre attivita'  tecniche  ivi  previste,  occorre
procedere alla disciplina del fondo finalizzato  alla  corresponsione
degli incentivi nei confronti dei dipendenti regionali designati  nei
gruppi tecnici incaricati di svolgere le attivita'  di  progettazione
di opere pubbliche,  e  costituito  dalle  risorse  destinate,  nella
misura massima del 2 per cento  per  ciascuna  opera,  per  le  opere
iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016; 
  8. Per le suddette finalita' occorre procedere  all'inserimento  di
due disposizioni specifiche nel capo X  (Disposizioni  transitorie  e
finali) della l.r. 38/2007 - articoli 71-bis e 71-ter - prevedendo al
contempo, nel capo VII (Disciplina dell'attivita' contrattuale  della
Regione  e  degli  enti  dipendenti),  l'abrogazione   dell'art.   52
(Incentivo al personale dipendente incaricato della  progettazione  e
delle  attivita'   tecnico-amministrative   connesse)   che   risulta
superato; 
  9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione,  il
15  giugno  2018  e'  stato  stipulato  specifico  accordo   con   le
rappresentanze sindacali del personale delle categorie; 
  10.  La  presente  legge  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente
legge e nella relazione tecnico-finanziaria; 
  11. Al fine di consentire una rapida operativita'  delle  modifiche
normative previste  dalla  presente  legge,  e'  necessario  disporne
l'entrata in vigore il giorno successivo alla data  di  pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Disposizioni per la semplificazione 
            della gestione amministrativa delle procedure 
                       negoziate sotto soglia. 
           Inserimento dell'art. 35-ter nella l.r. 38/2007 
 
  1. Dopo l'art. 35-bis, della legge regionale 13 luglio 2007, n.  38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro) e' inserito il seguente: 
    «Art. 35-ter (Disposizioni per la semplificazione della  gestione
amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia).  -  1.  Nelle
procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
del  minor  prezzo,  le  stazioni  appaltanti  possono  decidere   di
esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione
amministrativa attestante l'assenza dei motivi di  esclusione  ed  il
rispetto dei criteri  di  selezione  ai  sensi  del  d.lgs.  50/2016.
Nell'avviso di manifestazione di interesse sono indicate l'intenzione
di avvalersi di tale possibilita' e le modalita' di verifica, anche a
campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e  del  rispetto  dei
criteri di selezione. 
    2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata nel  rispetto  dei
principi di imparzialita' e trasparenza, in modo che  nessun  appalto
sia aggiudicato ad un offerente che debba  essere  escluso  ai  sensi
dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o  che  non  soddisfi  i  criteri  di
selezione stabiliti nel bando. 
    Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
di cui  all'art.  97,  comma  8,  del d.lgs. 50/2016,  la  soglia  di
anomalia e' ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».